730 2015: tempistiche per le erogazioni dei rimborsi

730 2015

I contribuenti che hanno versato maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute hanno diritto al rimborso delle stesse attraverso due modalità:

– in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite compilazione del modello 730 o Unico;
– mediante specifica istanza all’Agenzia delle Entrate.

In generale, i contribuenti che utilizzano il modello 730 richiedono il rimborso Irpef a loro spettante sopra i dodici euro direttamente in busta paga dal datore di lavoro o sul cedolino pensione da parte dell’Ente pensionistico a partire rispettivamente dal mese di luglio e di agosto 2015.
In ogni caso, se ciò non dovesse avvenire o se il contribuente è privo di sostituto d’imposta, il contribuente può presentare apposita domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate competente per territorio in base alla sua residenza.

In caso di utilizzo di Modello 730 precompilato, il contribuente che accetta la dichiarazione precompilata così com’è, senza effettuare modifiche o integrazioni direttamente online o tramite sostituto di imposta, non sarà soggetto a controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati dai soggetti terzi direttamente all’Amministrazione finanziaria. Ecco che la dichiarazione precompilata si considererà accettata anche se il contribuente effettuerà delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta. Inoltre non verranno effettuati controlli preventivi in caso di rimborsi d’imposta superiori a 4.000,00 euro. Il rimborso verrà erogato quindi già dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e agosto-settembre per i pensionati.

Tuttavia, chi accetterà la dichiarazione così come gli viene offerta non potrà includere per esempio spese per l’istruzione, asili nido, contributi previdenziali versati per colf e badanti, eventuali erogazioni liberali, così come spese sanitarie e veterinarie, canoni di locazione per gli studenti fuori sede, e ogni altra spesa che di fatto non è rientrata nella nuova dichiarazione precompilata. Aggiungere una spesa sul 730 precompilato significa quindi richiedere la modifica o l’integrazione perdendo una sorta di “immunità”.

Il contribuente, infatti, che deciderà di integrare o modificare il 730 precompilato inserendo ulteriori spese deducibili e detraibili o che sceglierà per la presentazione del modello 730 ordinario perderà la possibilità di non essere soggetto a controllo documentale. Tale controllo potrà essere fatto direttamente in capo al contribuente o nei confronti di CAF e professionisti se il soggetto si rivolge a questi per assistenza alla compilazione del modello. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1, comma 586, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, se dal Mod. 730 emerge un credito superiore a € 4.000, e sono presenti detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Amministrazione Finanziaria subordinerà l’erogazione del rimborso a controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. In tal caso, l’erogazione dei rimborsi superiori a € 4.000 verrà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, anziché dal sostituto d’imposta.
Il rimborso, inoltre, avverrà entro 7 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2015, ossia 7 mesi dal 7 luglio 2015. Legge di stabilità 2015, in proposito, ha previsto che i rimborsi 730 superiori a 4.000 euro siano erogati entro il 28 febbraio 2016.

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