Spese sanitarie e di istruzione 730 2018 Novità

Spese sanitarie e di istruzione 730 2018 Novità

AGGIORNATE INTANTO LE ISTRUZIONI DEI MODELLO DICHIARATIVI DESTINATI ALLE PERSONE FISICHE

Con apposito provvedimento pubblicato ieri, l’Amministrazione Finanziaria, ha approvato alcune modifiche alle istruzioni al modello di dichiarazione “730/2018” e alle istruzioni al modello “REDDITI 2018 – PF”. Le modifiche si sono rese necessarie per tener conto della nota n. 2018/0000223/CRP del 12 febbraio 2018 con cui la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha trasmesso la delibera n. 7/Ben. ad integrazione dell’elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del 2 per mille Irpef per l’anno 2018. Sono inoltre state apportate ulteriori modifiche alle istruzioni al modello 730/2018, al modello REDDITI 2018 – PF e alle relative istruzioni al fine di rimuovere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Modifiche dunque che non vanno a variare nella sostanza le istruzioni ai modelli adottate in precedenza anche in riferimento alle novità in materia di oneri detraibili disposte a livello di normativa fiscale già a partire dal periodo di imposta 2017; nuove disposizioni che dunque troveranno puntualmente indicazione nei prossimi modelli dichiarativi 730 e Redditi 2018.

In particolare, le novità, al netto dei bonus lavori sugli immobili residenziali e non, riguardano le spese così individuate, da riportare nel quadro E secondo specifiche indicazioni di compilazione:

  • spese d’istruzione scolastica;
  • spese per canoni di locazione studenti universitari;
  • spese sanitarie.

730Spese di istruzione scolastica – In materia di spese di istruzione scolastica la Legge n° 232/2016, Legge di stabilità 2017, ha innalzato già a partire dal periodo di imposta 2016, il limite di spesa detraibile per alunno o studente; in particolare si è passati dal vecchio limite di 400 euro a: euro 564 per il 2016; euro 717 per il 2017; euro 786 per il 2018; euro 800 dal 2019. Su tali importi è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. – Con la Circolare n. 7/E -2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro specifico delle singole voci detraibili; in particolare oltre alle spese la cui detrazione era già nota, come quelle sostenute per la mensa (anche se reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e se non è stato deliberato dagli organi di istituto) e per i servizi integrativi come il pre e il post scuola e l’assistenza al pasto, la detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per gite scolastiche; per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, etc., deliberato dagli organi d’istituto. Tali spese sono da riportare nel quadro E, righi da E8 a E 10 con l’indicazione del codice “12”.

Canoni di locazione studenti universitari – La Legge n° 205/2017, Legge di bilancio 2018, è intervenuta con una modifica di carattere limitativo sulla disciplina della detrazione del 19%, su un importo non superiore a 2.633 euro, dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”( articolo 15, comma 1 T.U.I.R. lettera i-sexies) così come novellata dal D.L. 148/2017, prevedendo che per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza. Le spese in commento vanno riportate nei righi da E8 a E 10 con l’indicazione del codice “18”.

Anche gli studenti degli I.T.S. hanno diritto a usufruire della detrazione per canoni di locazione.

Spese sanitarie (quadro E rigo E1) – Il D.L. 148/2017, comma 5 -quinquies, limitatamente ai periodi di imposta 2017 e 2018 ammette la detrazione del 19%, sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità datato 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Nell’apposito rigo E1, colonna 2, va indicato l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico; si ricorda che per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco-) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Lo scontrino non deve, tuttavia, più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).

Altre novità – Ulteriori novità riguardano le erogazioni in favore degli I.T.S. (Istituti tecnici superiori); a tal proposito la Legge n°232/2016, ha esteso alle erogazioni liberali a favore degli I.T.S. la detrazione pari al 19% già prevista per le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa (art. 15, co. 1, lett. i-octies D.P.R. 917/86); la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni, da indicare per il totale nei righi da E8 a E 10 con il codice “31” sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

Infine si precisa che come da intervento del D.L.148/2017, che ha fornito un’interpretazione autentica circa l’entrata in vigore di specifiche disposizioni fiscali introdotte dalla Riforma del terzo settore (D.Lgs 117/2017), rimangono in essere per il periodi di imposta 2017 le detrazioni del 19% previste rispettivamente dall’art. 15 comma 1, lettera i bis e i quater:

  • per i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818), in tal caso l’importo da indicare nei righi da E8 a E 10, con il codice 22 non può essere superiore a 1.291,14 euro; danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.
  • per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L’importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro e da indicare con il codice “23” righi da E8 a E 10.

Le erogazioni citate, ai fini della spettanza della detrazione, devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

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