Lavoratore senza green pass: assente ingiustificato

Lavoratore senza green pass: assente ingiustificato il lavoratore senza certificazione

Cancellata la sospensione ma non per le aziende con meno di 15 dipendenti

Lavoratore senza green pass – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 127/2021, relativo all’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde a tutti i lavoratori, è stata eliminata la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati nel caso di mancanza di green pass, presente invece nella versione in bozza circolata prima dell’entrata in vigore del testo ufficiale (22 settembre 2021). In particolare, è stata eliminata la sospensione dal lavoro per le ipotesi in cui i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde.

 

Infatti la bozza di decreto prevedeva che il lavoratore dipendente del settore privato, laddove avesse comunicato di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora fosse risultato privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarebbe stato sospeso immediatamente dalla prestazione lavorativa fino alla presentazione della certificazione verde, in ogni caso fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, inoltre, non avrebbe ricevuto la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori

Differentemente, il lavoratore dipendente pubblico che avesse comunicato di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora fosse risultato privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarebbe stato sospeso dalla prestazione lavorativa a partire dal quinto giorno di assenza (e non immediatamente come nel caso del lavoratore del settore privato). Anche per i dipendenti pubblici, in ogni caso, la retribuzione sarebbe stata sospesa sin dal primo giorno in quanto la mancanza di green pass era considerata assenza ingiustificata.

A riguardo, il testo del decreto pubblicato in Gazzetta ha eliminato questa stortura, riequilibrando le posizioni tra lavoratori dipendenti pubblici e lavoratori dipendenti privati.
Per entrambe le categorie, infatti, è ora previsto che laddove il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Rimane invariato che per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Venuta meno la sospensione dalla prestazione lavorativa, dunque, è stata eliminata l’ingiustizia nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato per i quali, a differenza di quelli del settore pubblico che avrebbero potuto attendere 5 giorni, la sospensione operava immediatamente sin dal primo giorno di mancanza di green pass.

Rimane, invece, che per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Sul punto, il testo ufficiale del decreto stabilisce che i 10 giorni di sospensione sono “rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.

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