Incentivo Occupazione Mezzogiorno la confusione è di casa

INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO LA CONFUSIONE È DI CASA

La legge di Bilancio 2018, n.205/2017, al comma 893 ha previsto la possibilità di introdurre misure nazionali e programmi operativi complementari per l’anno 2018 volti a favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Viene introdotto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero, di soggetti dai trentacinque anni in poi, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura dell’esonero contributivo, per le Regioni considerate meno sviluppate o in transizione, fa riferimento al comma 100 della stessa legge, ma elevato al 100% e, il limite massimo sul quale è possibile fruire dell’incentivo riprende il comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n.190, disponendo che, la misura dell’incentivo sia pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in favore di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Quanto al tetto massimo sul quale è possibile fruire dell’incentivo, si rimanda al comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n.190, che ne fissa il limite a 8.060 euro su base annua.

Il 26 gennaio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), rende noto mediante un comunicato, l’adozione del Decreto n.2 relativo all’incentivo Occupazione Mezzogiorno. Il Decreto è datato 30 dicembre 2017 e operativo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Secondo l’ANPAL (art.2 comma 2 del Decreto n.2/2018) l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
  • lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il beneficio contributivo è circoscritto alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o alle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

E’ previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, da fruire mediante conguaglio sui contributi INPS rivolto alle imprese che assumono soggetti disoccupati, ai sensi del’art. 19 del decreto legislativo 150/2015.

Le tipologie contrattuali incentivate sono:

  • contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
  • contratto di apprendistato professionalizzante;
  • trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, limitatamente ai rapporti di lavoro instaurati con giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni;
  • soci lavoratori di cooperativa, se assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono incentivabili i rapporti di lavoro instaurati con soggetti in forza presso il medesimo datore di lavoro nei sei mesi precedenti alla data della nuova assunzione e vengono esclusi dal campo di applicazione i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Viene riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo di dodici mesi e nel limite massimo di 8.060 euro, fino a capienza contributiva, riparametrati su base mensile. A pena di decadenza, il beneficio contributivo, potrà essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

Il Decreto ANPAL appare però in netto conflitto con le previsioni della legge n.205/2017 in merito al periodo massimo di fruizione dell’incentivo. In occasione del Videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è stato chiesto al Dott. Pirrone (Direttore Generale dell’ANPAL) di spiegare tale divergenza tra la legge e il decreto, il quale ha ribadito la posizione presa dall’ANPAL in merito alla riduzione della durata massima a dodici mesi, giustificandola con la scelta di ampliare la platea dei beneficiari. In sostanza, nel rispetto delle risorse disponibili, per il 2018 pari a 200 milioni di euro, si sceglie di ridurre la durata ad un terzo rispetto alle previsioni di legge, per accrescere il numero dei soggetti incentivabili. Al di là del fatto che non riscontriamo nel testo del Decreto un ampliamento della platea dei beneficiari, ci domandiamo se la gerarchia delle fonti abbia in Italia ancora un senso. Il comma 893 è un invito, una linea guida da cui partire, ma assolutamente modificabile dal Decreto o una disposizione di legge gerarchicamente superiore da applicare? Siamo confusi, non ci resta che aspettare la circolare INPS nella speranza che questa rappresenti un chiarimento e non un ulteriore interpretazione della norma.

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