I nuovi ammortizzatori sociali

Jobs act. I nuovi ammortizzatori sociali

Il Governo dà il benvenuto a tre nuove forme di ammortizzatori sociali: NASpI, DIS-COLL e ASDI. Addio all’ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori

Si sta delineando sempre di più il quadro degli ammortizzatori sociali. Infatti, nell’importante Consiglio dei ministri di venerdì scorso, tra i diversi schemi di decreti legislativi approvati, spunta quello sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.
In particolare, sono ben tre le nuove forme di tutela introdotte: la NASpI, la DIS-COLL e l’ASDI, che prendono il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori.
In attesa della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamone le caratteristiche principali.NASpI – La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). La nuova prestazione, che sostituisce l’ASpI e la Mini-ASpI, si applica per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: stato di disoccupazione; 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Quanto alla misura, l’assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l’importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di 1.300 euro. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Passando alla durata, essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Mentre per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.
Per ricevere la NASpI, è necessario l’inoltro telematico all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essa decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Lo schema di decreto legislativo prevede anche dei casi di decadenza della NASpI, che illustriamo di seguito: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un’attività lavorativa subordinata senza comunicazione; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.DIS-COLL – Il secondo ammortizzatore sociale introdotto è la DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata). Essa è rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e varrà esclusivamente per l’anno 2015 (1/1-31/12).

Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti: siano, al momento della domanda di presentazione, in stato di disoccupazione; possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

L’importo dell’indennità è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Per quanto riguarda l’importo, esso è uguale a quello visto prima per la NASpI.
Mentre la durata, che non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

ASDI – L’ASDI, operativo in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. In particolare, nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza.

Molti sono però ancora i punti da stabilire mediante decreto di natura non regolamentare del MLPS, di concerto con il MEF, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’ASDI. Nel dettaglio, bisogna definire: la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno per accedere all’assegno di disoccupazione; i criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti; gli incrementi dell’ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo; i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI; i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti a alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della Legge 8 novembre 2000, n. 328; il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione; le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

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