Green pass rafforzato over 50 – Il Consiglio dei Ministri tenutosi ieri pomeriggio ha approvato l’atteso ulteriore decreto legge che introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Dalla bozza di decreto circolata emerge in primo luogo l’obbligo, a decorrere dal prossimo 15 febbraio fino al 15 giugno 2022, di possedere ed esibire il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori di cui agli articoli 9-ter (personale scolastico e universitario), 9-quinquies (i dipendenti pubblici), 9-sexies (magistrati negli uffici giudiziari) e 9-septies (lavoratori del settore privato) del DL 52/2021 (conv. L. 87/2021) che siano cittadini italiani o comunitari residenti in Italia o cittadini stranieri di cui all’art. 34 del DLgs. 286/1998 che abbiano compiuto 50 anni o in caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del nuovo decreto (rimane fermo il termine del 15 giugno, oltre che quanto previsto dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL 44/2021 per il settore sanitario).

CIG COVID fino al 31 Dicembre 2021

Per tali soggetti è stato infatti previsto l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 e, a prescindere dalla natura del rapporto, qualora svolgano la loro attività lavorativa nei suddetti luoghi di lavoro, sono tenuti a possedere ed esibire una certificazione verde ottenuta a seguito di vaccinazione o di guarigione (c.d. “super green pass” o “green pass rafforzato”) non essendo più sufficiente il green pass base ottenibile dopo aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus.

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del green pass rafforzato o ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati (non spetta quindi loro la retribuzione né altro compenso o emolumento). Tale comportamento non viene comunque considerato disciplinarmente rilevante e tali lavoratori avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione delle certificazioni richieste, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Considerato che viene previsto il divieto di accesso a tali lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo in questione, divieto che se violato comporta una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro oltre che l’irrogazione di sanzioni disciplinari, le opportune verifiche da parte dei datori di lavoro dovranno avvenire al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nel caso in cui, però, vi sia accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, la vaccinazione può essere omessa o differita (il differimento può anche essere motivato dall’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante) e, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse da quelle abituali senza che ciò comporti una decurtazione della retribuzione.

Il nuovo decreto prevede inoltre la sostituzione del comma 7 dell’art. 9-septies del DL 52/2021, eliminando il riferimento alle imprese con meno di quindici dipendenti. Pertanto, secondo la nuova normativa, dovrebbe essere prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6 della citata disposizione da parte del lavoratore, di sospensione – per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione – per genericamente tutte le imprese.

Raccomandato lo smart working

Sul fronte dello smart working, inoltre, il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che è stata adottata d’intesa con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando una circolare rivolta a P.A. e imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

La notizia è stata diffusa ieri con il comunicato stampa di Palazzo Chigi, che ha anche informato che col nuovo decreto si estende l’obbligo di green pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.