Detrazione per acquisto mascherine del 19%

rientrano nelle spese sulle quali è concessa la detrazione IRPEF nella misura del 19%
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Acquisto mascherine: la detrazione IRPEF del 19%

 
Detrazione per acquisto mascherine – La mascherina, sia essa chirurgica oppure FFP2 o FFP3, è diventata un “accessorio” del quale non è più possibile fare a meno, tanto più alla luce delle recenti disposizioni.
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Ricordiamo, infatti, che in forza di quanto disposto dal D.L. 221 del 24 dicembre 2021, articolo 4, a partire dal 24 dicembre 2021 e sino a tutto il 31 gennaio 2022, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio anche all’aperto, in tutta Italia (compresa zona bianca).

Inoltre, in osservanza della medesima disposizione, l’utilizzo della mascherina, in questo caso esclusivamente di tipo FFP2 (o FFP3, non chirurgica) è obbligatorio, a partire dal 24 dicembre 2021, e fino alla fine dello stato di emergenza – ovvero, salvo ulteriori proroghe, fino al 31 marzo 2022 ex D.L. 221 del 24 dicembre 2021, articolo 1 – per assistere agli spettacoli ed alle competizioni sportive, sia al chiuso che all’aperto. È quindi necessaria la FFP2 laddove si assista a competizioni sportive al chiuso, es. in palestra, ma anche all’aperto, ad esempio allo stadio, ma anche per assistere a rappresentazioni teatrali, oppure per accedere a sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo.

Le mascherine sono quindi, ora come non mai, essenziali, tanto più che dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, le FFP2 sono divenute obbligatorie (ex D.L. 229 del 30/12/2021 articolo 1) anche per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici: aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Le spese sostenute per l’acquisto di tali dispositivi costituiscono una voce sempre più importante, che grava sulle finanze dei cittadini; pertanto, a parziale consolazione, è interessante ricordare che tale spesa può, nel rispetto di determinate condizioni, rientrare nel novero delle spese sulle quali è concessa la detrazione IRPEF nella misura del 19% (al superamento, con le spese mediche, della franchigia di 129,11 euro).

Le mascherine, più precisamente, possono essere considerate dispositivi medici, e portate in detrazione nell’osservanza delle regole generali previste per tali dispositivi.

Con particolare riferimento alle mascherine è innanzi tutto necessario che si tratti di prodotti certificati come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI); ciò significa che non sarà mai detraibile la spesa sostenuta per l’acquisto di mascherine tessili e per l’acquisto di mascherine non conformi alle normative comunitarie (ovvero quelle sprovviste del marchio CE).

Per poter esercitare la detrazione è necessario disporre di un valido titolo di acquisto (documento commerciale o fattura), dal quale deve emergere chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. La semplice indicazione della locuzione “dispositivo medico” non è, da sola, sufficiente a garantire il diritto alla detrazione.

Non è invece necessario che il pagamento sia avvenuto in modalità tracciabile (come normalmente richiesto, a partire dal 1° gennaio 2020, per le spese mediche). Infatti, alla regola della tracciabilità sfuggono le spese sostenute per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e le spese sostenute ai fini di avvalersi di prestazioni fornite da strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).

Con particolare riferimento alle mascherine, come si è detto, è condizione essenziale che le stesse siano classificate da provvedimenti del Ministero della Salute, in base alla tipologia, quali dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura CE (circolare n. 11/2020).

La questione della verifica della marcatura CE o della conformità alle direttive europee può essere superata, senza necessità di ulteriori controlli, se il documento di spesa riporta il codice AD, ovvero, nella codifica prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, “Acquisto o affitto di dispositivo medico CE”.

Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, se invece il documento di spesa non riporta il codice AD, seguendo le regole generali previste per i dispositivi medici, valgono le seguenti indicazioni:

  • per i dispositivi compresi nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2011 è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, invece, per la detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Quanto alle informazioni relative alla marcatura CE o alla conformità alle direttive comunitarie, nuovamente può tornare utile il documento di spesa. Infatti, al fine di rientrare nel novero delle spese ammissibili è altresì sufficiente che il documento commerciale o la fattura, anche se non è indicato il codice AD, riporti la dicitura “prodotto con marcatura CE” o, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.

Per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

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