Assegno Unico dal 7° mese di gravidanza domanda presentabile dopo la nascita

Assegno Unico dal 7° mese di gravidanza domanda presentabile dopo la nascita

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Assegno Unico dal 7° mese di gravidanza
Come noto, dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno Unico Universale previsto dal D.lgs. n. 230/2021, attuativo della legge n. 46/2021.
Procedura domanda Assegno Unico disponibile

Le prime indicazioni a riguardo sono state fornite dall’Inps con il Messaggio n. 4748/2021, nel quale è stato ricordato che tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, che viene riconosciuto sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età, purché il richiedente sia in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Domanda anche senza ISEE– Sebbene la determinazione dell’importo è legata al valore ISEE, la domanda potrà essere presentata ugualmente senza il predetto indicatore. In tal caso – come spiegato dall’Inps nelle recenti FAQ in materia – si accederà all’assegno nel suo importo minimo, pari a 50 euro.

Si ricorda, infatti, che nel caso di figli minorenni, l’importo base parte da 175 euro mensili (2.100 euro annui) a figlio ed è costante fino a 15.000 euro di ISEE. Per livelli di ISEE superiori, invece, l’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro mensili a figlio (600 euro annui) in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.

Tipologia di ISEE –Con riferimento all’ISEE, si fa presente che in presenza di figli minorenni l’Inps terrà conto dell’ISEE minorenni e dell’ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.

Diversamente, per i figli maggiorenni, il riferimento è l’ISEE ordinario e l’ISEE ordinario corrente.

Decorrenza dell’assegno per i nuovi nati – la decorrenza dell’Assegno è diversa a seconda della data di presentazione della domanda. In particolare:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo (nelle FAQ è precisato che per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno a essere erogati tra il 15 e il 21 marzo);
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

L’Istituto, inoltre, in attesa della Circolare con cui illustrerà dettagliatamente la misura, ha spiegato nelle FAQ che, per i nuovi nati, l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda, tuttavia, dovrà essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Presentazione della domanda – La domanda – che può essere inoltrata tramite portale Inps, Contact Center Integrato o tramite gli Istituti di Patronato – deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

Misure abrogate – Si fa presente, infine, che in conseguenza dell’introduzione dall’Assegno Unico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore (bonus mamma domani);
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus nido.

Prorogato, invece (per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022), l’assegno temporaneo per i figli minori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021, che viene riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 .

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