L’applicazione della decontribuzione Sud, dell’esonero per l’assunzione di giovani under 36 e dell’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate – previsti dalla legge di bilancio 2021 – è stata prorogata al 30 giugno 2022.
Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 403/2022, facendo seguito alla decisione C(2022) 171 final della Commissione europea, datata 11 gennaio 2022.

Si ricorda che gli esoneri legati all’assunzione di personale sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2021. In particolare, l’art. 1 commi 10-15 della L. 178/2020 ha previsto che l’esonero di cui all’art. 1 commi 100-105 e 107 della L. 205/2017 venga riconosciuto nella misura del 100% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Lo sgravio ha una durata massima di 36 mesi, elevato a 48 mesi se l’assunzione viene effettuata in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Modulo incentivo assunzione donne svantaggiate

Donne svantaggiate

Invece, l’art. 1 commi 16-19 della L. 178/2020 è intervenuto con una misura di sostegno all’occupazione di donne svantaggiate, prevedendo – in via sperimentale per il biennio 2021-2022 – che l’esonero contributivo di cui all’art. 4 commi 9-11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Dopo i chiarimenti dell’INPS (circ. INPS n. 32/2021), nella nozione di “donne svantaggiate” sono riconducibili le seguenti categorie:
donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il successivo comma 19 subordina l’applicazione dello sgravio ad una specifica condizione, ovverosia le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

Infine, l’art. 1 commi 161-168 della L. 178/2020 ha esteso l’ambito temporale della decontribuzione Sud ex art. 27 del DL 104/2020 (DL “Agosto”), rimodulando la misura in funzione degli anni. In particolare, l’esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – applicabile con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, instaurati e instaurandi, la cui sede di lavoro sia situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia – è pari al: 30% sino al 31 dicembre 2025; 20% per gli anni 2026 e 2027; 10% per gli anni 2028 e 2029.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, gli esoneri in argomento sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, e sono inoltre soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Per l’anno 2021, l’INPS ha già dettato le istruzioni operative per l’applicazione dei benefici in trattazione. In particolare, le istruzioni sono state fornite con: la circ. n. 33/2021 per la decontribuzione Sud, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021; il messaggio n. 3389/2021 e il messaggio n. 3809/2021 per le assunzioni di giovani under 36 e di donne svantaggiate effettuate nel 2021.

Con riferimento, invece, all’anno 2022, con il messaggio n. 403/2022 l’INPS ha prorogato l’applicazione della decontribuzione Sud fino al mese di competenza giugno 2022 e degli esoneri per giovani under 36 e donne svantaggiate per gli eventi incentivanti che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

Infine, segnala l’Istituto con il messaggio in commento, ai fini dell’applicazione dei benefici in trattazione si dovrà tenere conto dei nuovi massimali di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 (290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori).