DURCDURC in scadenza – Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è escluso dagli atti per i quali è stato previsto, in sede di conversione in legge del DL 18/2020 (Cura Italia), l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Questo è quanto precitato dall’INPS, con il messaggio n. 2103/2020, e dall’INAIL, con la nota operativa del 20 maggio 2020, attraverso cui hanno fornito chiarimenti riguardante il periodo di validità di tale documento, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).

Ricostruendo la vicenda, si ricorda che l’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 (Cura Italia) aveva inizialmente previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Il documento unico di regolarità contributiva, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 18 marzo 2020, è stato ritenuto incluso tra i documenti previsti dal citato art. 103.

Pertanto, a seguito della novità introdotta con il decreto Cura Italia, i due Istituti hanno fornito le indicazioni operative in ordine alla gestione della verifica della regolarità contributiva. In base a tali istruzioni, i “Durc On Line” che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC.

Successivamente, la L. 27/2020, di conversione del DL 18/2020, ha modificato l’art. 103 comma 2, prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In sostanza, in sede di conversione del decreto Cura Italia, è stata prorogata la validità dei documenti indicati nella norma in esame fino al 29 ottobre 2020 (vale a dire 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).

Tenuto conto che non sono stati modificati le tipologie di atti e documenti, si è ritenuto che nella medesima proroga rientrassero pure i DURC. Sul punto, si era espresso anche l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 12/2020, con cui ha precisato che, per effetto della modifica apportata in sede di conversione del decreto Cura Italia, è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Il DL Rilancio ha escluso i DURC dall’ampliamento del periodo di scadenza

Sull’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 è infine intervenuto l’art. 81 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), in particolare aggiungendo alla fine del periodo le seguenti parole “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.
Come accennato in premessa, l’intervento normativo ha difatti escluso i DURC dagli atti e dai documenti per i quali è stato disposto, in sede di conversione del decreto Cura Italia dalla L. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza, nonché del periodo di conservazione della validità dei medesimi atti e documenti.

Di conseguenza, in relazione alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, restano ferme le istruzioni impartite dall’INPS, con il messaggio n. 1374/2020, e dall’INAIL, con la nota 26 marzo 2020 e la circ. n. 11/2020.
Pertanto, attraverso la funzione “Consultazione” sono resi disponibili sia i “Durc On Line” in corso di validità, che quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020. Per le richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano invece gli ordinari criteri previsti dal DM 30 gennaio 2015 e dal DM 23 febbraio 2016.

Infine, i due Istituti sottolineano che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’art. 3 comma 2 lett. b) del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

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