Comunicazione telematica per adempimenti di lavoro Commercialisti e Avvocati

Comunicazione telematica per adempimenti di lavoro Commercialisti e Avvocati

DAL 1° MARZO 2018, LA RICHIESTA DA PARTE DI COMMERCIALISTI E AVVOCATI DI POTER SVOLGERE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA IN MANIERA TELEMATICA

Comunicazione telematica per adempimenti di lavoro – Stop alle comunicazioni cartacee per richiedere la possibilità di svolgere adempimenti in materia di lavoro da parte di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e Avvocati. Le comunicazioni, dal 1° marzo 2018, dovranno essere effettuate in maniera telematica mediante un apposito modello in pdf che confluiranno poi in un banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979. La nuova banca dati sarà poi anche un utile mezzo a favore degli ispettori del lavoro al fine di verificare che il professionista in questione abbia effettivamente eseguito – in base alle nuove regole – la comunicazione telematica. Infatti, in assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

L’Ispettorato invita i professionisti che hanno già effettuato la comunicazione con le vecchie modalità, di poter comunque ripresentarla con le nuove regole, ma non si ravvisa nessun obbligo in tal senso, in quanto l’INL stesso nel documento di prassi parla di “opportunità”, lasciando spazio alla facoltà per questi ultimi anche di non ripresentare la comunicazione stessa.

A darne notizia è l’INL in un Nota congiunta (la n. 32) con il MLPS del 15 febbraio 2018.

Adempimenti in materia di lavoro – Come prevede la disciplina riguardante le “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro” (L. n. 12/1979) all’art. 1 viene espressamente precisato che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro”.

Tuttavia, tali adempimenti possono essere svolti anche dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli, in quanto figurano come professionisti “autorizzati” ma non “abilitati” all’esercizio di adempimenti di lavoro.

Va da sé che le predette figure professionali dovranno presentare più comunicazioni all’ITL laddove tali adempimenti vengono svolti in diversi ambiti territoriali.

Si passa al telematico – La necessità di monitorare, da parte del personale ispettivo, l’effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali in questione ha fatto sì che l’INL abbia predisposto una apposita modulistica informatizzata che, nel superare le precedenti modalità cartacee, consentirà agli Uffici di poter disporre di una vera e propria banca dati in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979.

Attenzione. Tale strumento rappresenta altresì una forte semplificazione per i professionisti i quali, a far data dal 1° marzo p.v., lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della L. n. 12/1979. Nel documento di prassi in commento, l’INL invita i professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità (cartacee), di presentare comunque la comunicazione secondo le nuove regole, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.

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La comunicazione – Il modello di comunicazione, prelevabile sul sito dell’INL, si compone essenzialmente di due parti:

  1. una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio);
  2. una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l’eventuale data finale del relativo incarico.

È molto importante tenere presente che la comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera.

Comunicazione telematica per adempimenti di lavoroCome accedere – L’accesso al modello è consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti, se già non in possesso della credenziali, devono dotarsi di tale sistema di identità digitale. Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al seguente indirizzo internet: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Il professionista può optare per qualsiasi gestore delle identità digitali abilitato a questa funzione e proposto nella pagina sopra citata. Selezionando uno di questi, è possibile sia consultare le principali informazioni sulla procedura di accreditamento per ottenere le credenziali, sia navigare al sito dedicato a tale scopo per avviarla concretamente. Ogni comunicazione sarà tracciata con un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione.

Si ricorda che la comunicazioni in questione sono effettuate sotto la responsabilità del professionista ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse.

Attenzione. Qualora il personale ispettivo accerti l’assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

COMMERCIALISTI E CONSULENZA IN MATERIA LAVORO: NASCE LA BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 febbraio 2018

Dal prossimo 1° marzo i professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Ordine degli Avvocati, quali soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, saranno tenuti ad effettuare la comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere l’attività di consulenza in materia di lavoro esclusivamente con modalità telematica, così come rende noto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’informativa n. 32 del 15 febbraio scorso.

Viene dunque abbandonata la modalità cartacea (invio mediante raccomandata oppure consegna a mano) fino ad oggi prevista, permettendo ai professionisti abilitati di dare seguito all’obbligo della comunicazione in modo più semplice, e agli Uffici dell’Ispettorato del Lavoro di disporre di una vera e propria banca dati di tutti i professionisti, commercialisti ed avvocati, che esercitano, in quanto soggetti abilitati dalla normativa, l’attività di consulenza in materia di lavoro.

Anche nei confronti di tale novità, che è stata caldeggiata dalla stessa categoria dei commercialisti quale operazione utile, sotto il profilo della chiarezza e della trasparenza, al pieno rispetto della legge 12/79, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro non ha perso l’occasione per rilanciare un’interpretazione della legge 12/1979 del tutto priva di fondamento.

“Continuare – sostiene il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel – ad utilizzare la legge 12/1979 per rivendicare una presunta distinzione tra soggetti autorizzati ad alcune funzioni in materia di lavoro e soggetti pienamente abilitati non solo non ha alcuna giustificazione ma non rende neppure un buon servizio alla stessa categoria dei consulenti del lavoro.”.

Per tranquillità del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, è noto a tutti che l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro appartiene esclusivamente agli iscritti al relativo Ordine così come, parimenti, l’esercizio della professione di Commercialista compete ai soli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il cui interesse è unicamente svolgere appieno tutte quelle attività che costituiscono parte integrante della propria professione. 

Detto ciò, la legge 12/1979 sancisce in modo inequivocabile che, oltre ai consulenti del lavoro, anche commercialisti ed avvocati possono svolgere la consulenza del lavoro e tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, dandone semplicemente comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito intendono svolgerli, trattandosi di professionisti già abilitati.

“E’ dunque del tutto inutile oltre che profondamente sbagliato – conclude il Presidente Cuchel – voler negare o cercare di distorcere il significato della legge.”

 

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