Certificazione Unica: la correzione entro oggi

Certificazione Unica

la correzione entro oggi delle Certificazioni inviate entro lunedì 9

I sostituti d’imposta potranno correggere eventuali errori nella trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 175/2014, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, quindi entro la oggi. Condizione indispensabile è l’inoltro entro lunedì scorso (9 marzo) del file regolarmente recepito dal sistema telematico. Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta avesse dimenticato di inserire nel file uno o più percettori la Certificazione Unica non potrà più essere corretta e sarà sottoposta a sanzione.

I sostituti d’imposta potranno correggere eventuali errori nella trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 175/2014, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, quindi entro la giornata di oggi. Condizione indispensabile è l’inoltro entro lunedì scorso del file regolarmente recepito dal sistema telematico. Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta avesse dimenticato di inserire nel file uno o più percettori la Certificazione Unica non potrà più essere corretta e sarà sottoposta a sanzione.

In proposito si ricorda che le sanzioni previste sono stabilite in 100 euro per ogni certificazione errata od omessa e non si potrà applicare l’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997 come evidenziato anche in occasione di Telefisco 2015: le tempistiche non lo concedono

Eventuali ritardi secondo l’Amministrazione Finanziaria, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento e non consentirebbero di rendere disponibile il Modello 730 precompilato nei termini previsti. In ogni caso la sanzione come più volte evidenziato, colpisce direttamente il sostituto e non l’intermediario che ne ha eventualmente curato l’inoltro telematico

La gestione delle certificazioni correttive è prevista dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 175/2014. La possibilità di sostituire o annullare senza sanzioni la Certificazione Unica ipotizza l’effettuato invio nei termini del file, anche se con dati non corretti. Ecco che se la Certificazione non è stata inviata entro il 9 marzo, l’omissione non è più legittimabile. Nel caso invece di Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel modello 730 precompilato, rimane comunque la possibilità di inoltrare telematicamente le attestazioni oltre la scadenza di legge stabilita nella data del 9 marzo 2015. In ogni caso, se si dovesse procedere alla correzione della Certificazione inviata, si dovrà spedire direttamente un nuovo modello sostitutivo e/o di annullamento con l’elaborazione di una nuova attestazione che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente.

Non sarà necessario passare prima attraverso l’annullamento e poi successivamente procedere con l’inoltro del modello suppletivo.

L’Agenzia delle Entrate nelle Faq del 6 marzo scorso detta le modalità attraverso le quali procedere alle correzioni. In particolare evidenzia che si dovrà:

– barrare la casella Sostituzione posta nel frontespizio;

– compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali;

– impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record D della C.U. che si intende sostituire;

– riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.

La nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente.

Qualora nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della Certificazione Unica.

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