Bonus babysitter ai nonni – spetta anche a loro

Bonus babysitter ai nonni (se non sono conviventi)

La circolare Inps 73/2020 ha chiarito che in questo caso non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare. Quindi la nonna o il nonno possono essere remunerati attraverso il Libretto famiglia

Bonus babysitter spetta anche ai nonni

Bonus babysitter ai nonni

Il bonus baby sitter introdotto dal Decreto rilancio, dal valore massimo di 1.200 euro, può essere erogato anche ai familiari, purché non residenti: a chiarirlo, nella circolare numero 73, è stato l’Inps. I voucher potranno dunque essere utilizzati per pagare i nonni o più in generale i parenti, purché non residenti.

Il volontariato dei nonni sarà quindi pagato. Ma soltanto durante l’emergenza coronavirus. Questa disposizione di fatto apre la possibilità di chiedere il bonus alla gran parte delle famiglie con figli visto che l’affidamento ai nonni (in particolare, alle nonne) è la soluzione più diffusa anche in tempi normali. L’Istat certifica infatti che quando entrambi i genitori lavorano, nel 60,4% dei casi i bambini sotto i due anni vengono lasciati ai nonni. Si sale al 61,3% quando il piccolo ha tra i 3 e i 5 anni. Nella fase acuta del Covid 19 molti nonni avevano dato forfait scegliendo un rigoroso lockdown per evitare il rischio di contagio. Ma da giugno anche gli equilibri familiari stanno tornando alla normalità. E così il «bonus baby sitter» potrebbe essere a breve con più realismo chiamato «bonus nonni».

Bonus babysitter ai nonni – può essere richiesto, anche in maniera retroattiva

Quando, appena introdotto, l’assegno era limitato a 600 euro il decreto Cura Italia prevedeva 118 mila richieste e una copertura pari a 112 milioni di euro. Poi con il decreto Rilancio i fondi sono stati raddoppiati. Saranno risorse ben spese o c’è il rischio che il bonus baby sitter per l’emergenza Covid diventi l’ennesimo contributo a pioggia? «L’obiettivo del bonus era quello di aiutare i genitori entrambi lavoratori che, con l pandemia, non potevano contare né sulla scuola né sui nonni, questi ultimi fuori gioco per il lockdown. Nel momento in cui queste risorse vengono date a tutti, diventano un sussidio generico per le famiglie». In sostanza, visto che il bonus può essere richiesto, anche in maniera retroattiva, per il periodo che va dal 5 marzo al 31 luglio, nulla impedirà a chi per consuetudine affidava i figli ai nonni nei mesi estivi di fare domanda per il bonus.

C’è da dire che i 1.200 euro dell’assegno — erogati tramite il cosiddetto «libretto famiglia» che consente di pagare prestazioni di cura occasionali a 10 euro l’ora, di cui 8 al lavoratore e 2 in contributi — coprono in tutto 120 ore di lavoro, che poi si traducono in tre settimane a tempo pieno. Lo sforzo di una famiglia per garantirsi assistenza e servizi quando entrambi lavorano va ben oltre. Per non parlare dell’impegno dei nonni. «Ragionevole la possibilità che a chiedere il bonus siano anche i genitori in smartworking». Come dire: il lavoro da casa non va trasformato in un lavoro di serie B. Non si può contemporaneamente lavorare (anche se a distanza) e curare i figli.

Il bonus — lo ricordiamo — è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni (in caso di disabilità però il limite di età non c’è). Il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo. Il bonus baby sitter è incompatibile anche con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.

La domanda va inoltrata online,

  • sul sito dell’Inps, tramite l’applicazione web, disponibile sul portale dell’Inps (il percorso è il seguente: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”) oppure
  • tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o 06 164.164, da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante), o ancora
  • tramite i patronati.

    Per compilare la domanda occorre essere in possesso delle proprie credenziali, cioè una tra pin Inps, credenziale Spid, carta d’identità elettronica 3.0, carta nazionale dei servizi. La somma verrà accreditata direttamente con accredito sul conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

Bonus babysitter ai nonni – quesito

Il quesito. Un contribuente iscritto a Inarcassa vorrebbe richiedere il bonus baby sitter, previsto per l’emergenza Covid–19, per remunerare la prestazione svolta dalla nonna non convivente. Può farlo? E qualora potesse, la nonna dovrebbe dichiarare l’importo percepito nella dichiarazione dei redditi 2021, riferita all’anno d’imposta 2020 (cumulandolo quindi con il reddito da pensione), o il bonus è già tassato a titolo definitivo?

La risposta. La prima modalità di fruizione del bonus per i servizi di babysitting prevede l’utilizzo del Libretto famiglia (articolo 54–bis del Dl 50/2017). In tal caso, sia il genitore beneficiario che il prestatore (in questo caso la nonna del bambino) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali. Al momento dell’inserimento della prestazione, l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di fruire del «Bonus babysitting Covid–19» per il pagamento della prestazione.

La circolare Inps 73/2020 ha chiarito, su conforme parere ministeriale, che, in proposito, non si applica il principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente. Pertanto, se la nonna non è convivente, può essere remunerata con il bonus erogato mediante Libretto famiglia.

I relativi compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 54–bis citato, comma 4).

Si precisa che la seconda modalità di erogazione del bonus, alternativa alla prima, consiste nella opzione per l’accredito diretto al richiedente, ma solo per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio–educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore

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