bonus baby sitting e centri estivi – Con il messaggio n. 2350 l’INPS ha ieri annunciato di aver rilasciato la procedura per la presentazione della nuova domanda per servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, così come ridisegnati dal DL 34/2020.

Il bonus per servizi di baby sitter è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia; gli aventi diritto hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Inoltre, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby sitting.

Successivamente, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” entro 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, con i canali telematici indicati nella domanda stessa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Il decreto “Rilancio” ha inoltre introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l’importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby sitting COVID-19 per essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia), per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

La fruizione di tale bonus è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all’art. 1, comma 355 della legge n. 232/2016.

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

L’accesso alla domanda on line di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS con:
– PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile richiedere il PIN all’INPS attraverso il sito internet o il contact center. Oppure è possibile richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati.

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