Omissione Modello 770 2017 come rimediare

Omissione Modello 770 2017 come rimediare

Oggi, 31 ottobre 2017, rappresenta – per effetto della proroga concessa dal D.P.C.M. del 26 luglio 2017 – il termine ultimo per la presentazione in via telematica, del modello 770/2017.

Va evidenziato che il modello 770/2017 (anno d’imposta 2016) unifica i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario e deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati. Inoltre, deve essere compilato per comunicare i dati delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Il reato di omessa dichiarazione del 770 – Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015) prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell’impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II).

L’articolo 5, del citato D.Lgs. 158/2015, eleva la pena della reclusione prevista per il reato di omessa dichiarazione (articolo 5, del D.Lgs. n. 74 del 2000); la nuova pena è fissata da un anno e sei mesi a quattro anni (la pena previgente era da un anno a tre anni).
Allo stesso tempo è elevata la soglia di punibilità che scatta quando l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro (la soglia previgente era di 30 mila euro).

Il comma 1-bis introduce il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta che punisce, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione di sostituto d’imposta (il c.d. modello 770), quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.

Per entrambi i reati previsti dall’articolo 5, i limiti massimi di pena (superiori a tre anni) consentono, ex art. 280 c.p.p., l’applicazione di misure coercitive diverse dalla custodia in carcere (arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora).

Novità in materia di omesso versamento delle ritenute – L’art. 10-bis, del D.Lgs. 74 del 2000 (rubricato “Omesso versamento di ritenute certificate”), nel testo in vigore sino al 21 ottobre 2015, stabiliva che “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta”.

L’articolo 7, del citato D.Lgs. 158/2016, modificando l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, chiarisce la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilità da 50 mila euro a 150 mila euro.

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate punisce con la reclusione da sei mesi a due anni (pena non modificata) chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute “dovute sulla base della dichiarazione” (periodo inserito con la norma in esame) ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a “150 mila euro” (la soglia previgente era di 50 mila euro) per ciascun periodo d’imposta.

Ne consegue che nel reato di omesso versamento delle ritenute le omissioni non devono più necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.

modello 770

Quando scatta il reato – Il reato di omessa dichiarazione del modello 770 non si consuma alla scadenza del termine di presentazione del modello prevista per il 31 ottobre per effetto della proroga ma, come già previsto anche per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ladichiarazione si considera omessa se non è presentata entro il termine di novanta giorni dalla scadenza originaria.

In sostanza, poiché il termine di presentazione del modello 770/2017, per effetto della proroga, è stato fissato al 31 ottobre 2017, da questa data decorrono i novanta giorni entro cui la dichiarazione cessa di essere tardiva per diventare omessa.

In sintesi, il soggetto interessato potrà ravvedere la propria dichiarazione tardiva del modello 770/2017, entro il 29 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997.

Si ricorda che il reato si consuma quando l’ammontare delle ritenute non versate è pari ad un importo superiore a 150 mila euro.
La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

Ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.lgs. 471/97, come modificato dal D.lgs. 158/2015, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e passa quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200,00 euro. In detta evenienza, se le ritenute sono state interamente versate, la sanzione è fissa, da 150 a 500 euro.

In materia di ravvedimento operoso è possibile “sanare” la situazione provvedendo, entro il 29 gennaio 2018, a presentare il modello 772/2017 omesso e pagare la somma dieuro 25 per il ritardo nella presentazione (1/10 di 250 euro se non sono vi sono ritenute da versare).

La sanzione si versa con il codice tributo 8906.

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