Bozza decreto Coronavirus – tutte le misure

Bozza decreto Coronavirus

Bozza decreto Coronavirus – tutte le misure per famiglie e imprese

Premio di 100 euro ai dipendenti per il mese di marzo e una tantum per gli autonomi

La bozza del nuovo decreto legge a contrasto della crisi provocata dal Corovavirus, oltre alle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, contiene una serie di misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori, con l’estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio, misure a sostegno della liquidità delle imprese e delle famiglie, tra cui la sospensione degli adempimenti sia fiscali che contributivi.

Ammortizzatori sociali estesi a tutto il territorio nazionale – Con l’ultimo decreto legge si estende a tutto il territorio nazionale la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. Infatti, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione di CIGO o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane.

Esteso a tutto il territorio anche la possibilità di sostituire il trattamento straordinario di integrazione salariale con la CIGO alle aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria, così come il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso e la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Congedi e bonus baby sitter– In arrivo anche i congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a rimanere in casa per la chiusura delle scuole. In particolare, è previsto uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Nessun limite di età in caso di figli disabili. Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.
In alternativa i medesimi lavoratori beneficiari, potranno scegliere di ottenere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, che sale a 1.000 euro per il personale sanitario.

100 euro per i dipendenti e una tantum per gli autonomi – Introdotto un premio di 100 euro (per il mese di marzo 2020) ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, – con redditi non superiori a 40.000 euro – che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro, pagato dal datore di lavoro.
Agli automi sarà riconosciuta una indennità una tantum di 500 euro. L’indennità è prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell’agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.

Versamenti – Il D.L., per sostenere i settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto, estende la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, finora prevista esclusivamente per le per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, ad ulteriori categorie di soggetti operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, nonché la sospensione dei termini di versamento dell’IVA in scadenza a marzo 2020.

Viene altresì prevista la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati entro il 30 giugno 2020. Restano invece ferme le disposizioni previste per i contribuenti residenti o con sede legale/operativa nelle “zone rosse” dal Decreto del MEF del 24.02.2020, secondo cui sono i versamenti andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Alle partite IVA di minori dimensioni, ovvero con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro, viene consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Crediti d’imposta– Viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, para-farmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Versamenti Rottamazione ter e Saldo e stralcio al 31 maggio

Stop a verifiche fiscali e riscossione

Versamenti Rottamazione ter e Saldo e stralcio al 31 maggio e lo stop a verifiche fiscali e riscossione, è quanto prevede la bozza del Decreto-legge, visionata da Fiscal Focus, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto prevede, tra le altre, le misure urgenti adottate dal governo per sostenere, famiglie, imprese e lavoratori nell’affrontare l’emergenza economica e finanziaria indotta dall’epidemia da Corona Virus che sta piegando il Paese.

A tal fine sono previste in seno al medesimo diverse misure finalizzate a postergare il versamento delle somme dovute dai contribuenti a titolo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, nonché la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione– Per quanto concerne la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione la bozza del decreto pare prevedere, all’articolo 65, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

In base a quanto disposto nel medesimo articolo, le stesse regole testè esposte troveranno applicazione con riferimento agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I provvedimenti in materia di rottamazione e saldo e stralcio– Con riferimento alle c.d procedure di definizione agevolata dei carichi il decreto in commento, infine, pare prevedere il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» originariamente previsto in data 28 febbraio 2020, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018).

Sospensione dei termini per accertamenti e controllo– Anche i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento e di riscossione saranno sospesi da parte degli uffici fino al 31 maggio 2020.

Dunque coerentemente con quanto già anticipato dall’Agenzia delle Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, su tutto il territorio nazionale, sono sospesi l’esecuzione di verifiche, controlli fiscali e in materia di lavoro, fatti salvi i casi di indifferibilità o di urgenza.

Si rammenta che in questo periodo le attività della GDF saranno rivolte al contrasto delle condotte illecite e fraudolente o dei fenomeni illeciti correlati all’emergenza sanitaria in atto quali il contrasto di eventuali manovre speculative sui prezzi poste in essere approfittando dell’incremento della domanda sul mercato pubblico o privato di alcuni specifici beni, ad esempio, prodotti igienizzanti o i dispositivi di protezione individuale. Contrasto di qualsiasi forma di illecito nelle procedure volte all’approvvigionamento di materiale sanitario o elettromedicale.

Proroga dei versamenti del mese di marzo

Per chi vale la sospensione e quali sono le nuove date

È in discussione nella seduta di oggi del Consiglio dei Ministri il testo definitivo del Decreto recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con la norma, composta da oltre 100 articoli, il Governo tenta di ricostruire un Paese paralizzato dalla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ma i cui effetti si protrarranno per un periodo di tempo ben più lungo.

Di fronte alla grave situazione di illiquidità in cui versano gli operatori economici bloccati dalla chiusura delle attività, uno dei provvedimenti più attesi è quello relativo alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, primo fra tutti quello in scadenza oggi. Infatti, il “generico” Comunicato del MEF del 13 marzo scorso non aveva chiarito nelle poche righe chi e come avesse diritto alla sospensione . E’ poi intervenuta l’INPS con comunicato del giorno successivo, rassicurando quantomeno che la proroga odierna avrebbe interessato anche tutti i versamenti contributivi.

Ma vediamo quali sono le principali misure inserite nel testo discusso nella seduta di ieri (ultima bozza del 15.03.2020).

Una sospensione per tutti– Con una prima norma di portata generale, l’art. 59 prevede la non applicazione di sanzioni e interessi per tutti i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli contributivi, assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo se eseguiti entro il 20 marzo 2020. La disposizione, onnicomprensiva per tipologia di contribuenti e di versamenti, dovrebbe consentire agli operatori di beneficiare di quattro giorni in più per effettuare la trasmissione delle deleghe F24. Infatti, in vista delle sospensioni fino a ieri soltanto annunciate e, quindi, arrivate troppo tardi, si è tenuto conto del considerevole numero di contribuenti che potrebbero non aver ancora provveduto ad effettuare i pagamenti dovuti.

Più tempo per i contribuenti “minori” – Maggior respiro verrebbe invece concesso ai contribuenti di minori dimensioni, individuati in coloro i quali non abbiano superato il limite di ricavi di 2 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore della norma. Per tali soggetti, la sospensione riguarda:

  • i versamenti relativi a relativi alle “ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale” (da relazione al Decreto), IVA, INPS e INAIL
  • in scadenza tra la data dell’8 marzo e il 31 marzo 2020.

I suddetti versamenti dovranno poi essere effettuati nel mese di maggio 2020, in un’unica soluzione (entro il 31 maggio) ovvero in cinque rate mensili (a partire dal mese di maggio). Nel frattempo, è bene prestare attenzione ai versamenti in scadenza nel mese di aprile, che saranno comunque dovuti entro i termini ordinari fissati dalle norme.

Nessun limite di fatturato per i Comuni “Zona Rossa”– Misure di maggior sostegno per i contribuenti residenti nelle zone che per prime sono state colpite dal virus e per le quali, quindi, sono state disposte le misure restrittive che hanno messo in ginocchio l’economia. In particolare, per i contribuenti aventi residenza, sede legale o sede operativa nelle zone indicate nell’allegato 1 al DPCM 01.03.2020 (i 10 Comuni lombardi e Vo’ in Veneto), rimangono vigenti le misure introdotte dal DM 24.02.2020: la proroga vale per tutti i versamenti, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza compresa tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
Anche in questo caso, si dovrà poi provvedere al versamento delle somme dovute entro maggio 2020, secondo le due diverse modalità sopra esposte. La disposizione andrebbe integrata inoltre con quanto disposto dall’art. 3 del D.l. 9/2020 relativamente ai soggetti assistiti da intermediari e consulenti residenti nella “Zona Rossa”.

Sospensione delle ritenute per agenti ed autonomi– Il comma 6 dell’art. 58 introduce un’ulteriore misura di sostegno per i soggetti percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni non superiori a euro 400.000 al 31/12/2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (la disposizione non prevede in questo caso limiti di spesa). In possesso dei due predetti requisiti, i contribuenti potrebbero quindi richiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante apposita dichiarazione, di non applicare le ritenute di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) del D.p.r. 600/1973 sulle somme percepite nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 marzo 2020. La disposizione in commento prevede che l’onere di versamento ricada in capo al sostituito che ha percepito le somme al lordo delle ritenute. Egli dovrà quindi provvedere al versamento delle stesse entro la data del 31 maggio o in 5 rate mensili. In sostanza, traslando dal sostituto al sostituito l’onere di versamento e ampliandone il termine temporale, si concederebbe un beneficio “finanziario” per far fronte alla carenza di liquidità che inevitabilmente ha coinvolto anche tali soggetti.

Il maggior sostegno per il settore turistico-alberghiero – Intervento fortificato (art. 57) per i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi, ossia quelli operanti nel settore turistico-alberghiero ma non solo. Col Decreto discusso ieri, si avrebbe infatti un ampliamento dei settori coinvolti anche a quelli dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza. Per essi, la sospensione vale per tutti i versamenti relativi a ritenute, INPS e INAIL la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio e il 30 aprile. Inoltre, sole per le strutture turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, è prevista anche la sospensione dei versamenti IVA dovuti nel mese di marzo 2020. Ancora una volta, occorrerà provvedere ai versamenti sospesi entro il mese di maggio 2020 o in 5 rate a partire dal predetto mese.

Termine più ampio fino al 31 maggio per le associazioni e società sportive dilettantistiche le quali possono non effettuare le ritenute entro la predetta data, salvo provvedervi poi entro il 30 giungo o in cinque rate mensili.

Gli adempimenti tributari– Da ultimo, il Decreto dovrebbe venire incontro alle evidenti difficoltà dettate dal blocco dei reparti amministrativi e contabili, nonché dei consulenti, che, seppur agevolati con le misure di lavoro agile, potrebbero aver incontrato non poche difficoltà nella trasmissione di tutti gli adempimenti comunicativi e dichiarativi. Per quelli rientranti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020, il termine ultimo di trasmissione è quindi fissato al 30 giugno 2020.

Ambienti di lavoro: nuovo protocollo per la sicurezza COVID-19

Ecco i principali contenuti nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che è stato sottoscritto dal Governo il 14 marzo 2020, dopo l’incontro con le Parti Sociali.

Nel documento, innanzi tutto, viene implicitamente auspicata una riduzione degli spostamenti dei lavoratori, o comunque una diminuzione dei contatti, che devono essere ridotti al minimo indispensabile, per evitare che le persone si possano contagiare.Si dispone la chiusura di tutti i reparti non indispensabili alla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile.
Si ripete l’incentivo al ricorso a ferie e congedi retribuiti e a tutti gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, così come già disposto in varie comunicazioni governative.Per quanto riguarda l’accesso agli ambienti di lavoro, dopo aver richiamato la necessità di informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità (in particolare riguardo all’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre o sintomi influenzali e di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro circa la comparsa di qualsiasi sintomo influenzale), viene data facoltà al datore di lavoro di effettuare la misurazione della temperatura all’ingresso dei dipendenti. Nella nota a piè di pagina si richiama il rispetto alla normativa privacy per questa procedura e vengono date alcuni suggerimenti a riguardo di questo particolare trattamento del dato.Successivamente si analizzano le problematiche riguardo all’accesso dei fornitori esterni: il principio guida è il medesimo: evitare o ridurre al minimo i contatti tra i lavoratori. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non accedere agli uffici per nessun motivo.
Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla distanza di un metro. Bisogna ridurre il più possibile l’accesso ai visitatori e far sottostare a tutte le regole aziendali le ditte esterne (pulizie, manutenzioni) che accedono ai locali, la stessa cosa vale per le aziende operanti in appalto.
Si evidenzia poi la necessità di garantire la pulizia giornaliera (a fine turno) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, così come delle tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti
Si dispone l’obbligo di precauzioni igieniche, quali la pulizia frequente delle mani con i mezzi (idonei) che l’azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori.Per quanto riguarda i DPI, non è previsto l’obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi, come previsto dall’Oms, alle cui disposizioni si rimanda. Le mascherine e altri DPI quali occhiali, guanti, tute e maschere, sono invece previsti, qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale inferiore al metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. Tutti i DPI utilizzati devono ovviamente essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.Si favoriscono rimodulazioni nell’organizzazione aziendale e nei livelli produttivi in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa), vengono vietate le riunioni e le attività di formazione in aula e limitati al massimo gli spostamenti del personale all’interno dell’azienda, così come le trasferte e i trasferimenti sono vietati. Dove è possibile, le attività di cui sopra che prevedono interazione personale possono essere eseguite “a distanza”.Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi influenzali quali febbre o tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo allontanamento/isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, l’azienda procederà a contattare le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.Alla fine del Protocollo viene richiamata l’importanza della sorveglianza sanitaria anche attraverso il coinvolgimento fattivo delle figure del Medico competente e del RLS/RLST. Di fatto si richiama, pur senza nominarla, la normativa sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008) con le “normali” procedure generali che assolutamente non devono essere interrotte in questo periodo di crisi sanitaria, ma piuttosto potenziate nell’interesse di tutti. Questo è, in effetti, l’unico riferimento (indiretto), in tutto il Protocollo, alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui principi restano comunque alla base della prevenzione del rischio lavorativo di qualunque tipo esso sia.http://www.governo.it 

Gestione ANF in UniEmens da aprile 2020

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