Gestione ANF in UniEmens – Con il messaggio n. 261/2020, l’INPS è intervenuto sulle nuove procedure di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, comunicando ai datori di lavoro interessati che le relative modalità di esposizione nei flussi UniEmens rimangono al momento invariate e che la piena operatività delle novità è stata rinviata al periodo di competenza di aprile 2020.
Il rinvio è stato deciso dall’Istituto al fine di concedere alle aziende e agli intermediari abilitati un po’ più di tempo per adeguarsi alle nuove modalità di gestione.

Pertanto, nel messaggio si precisa che per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione “ANF”, mentre la compilazione della nuova sezione “InfoAggCausaliContrib” è facoltativa.
Restano valide le disposizioni indicate nel messaggio n. 4283/2017, secondo le quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati possono richiedere, per ogni singolo dipendente, gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso UniEmens, nell’elemento “CausaleRecANF” di “ANFACredAltre”, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.

Va evidenziato che il messaggio n. 261/2020 fa seguito alla circolare n. 45/2019, con cui l’INPS ha fornito le istruzioni sulle nuove modalità di presentazione, da parte dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, della domanda di assegno per il nucleo familiare.

Si ricorda che sono inquadrati nel settore non agricolo anche i soci lavoratori delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
Pertanto, dal 1° aprile dello scorso anno, le domande di ANF dei lavoratori dipendenti delle predette aziende devono essere presentate esclusivamente per via telematica e direttamente all’INPS utilizzando la procedura “ANF-DIP”.
Viene fatta eccezione per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), che possono ancora presentare domanda al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo.

L’invio della domanda può essere effettuato attraverso diversi canali, in primis direttamente via web, utilizzando i servizi telematici predisposti dall’INPS sul proprio portale e accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN o di identità SPID almeno di 2° livello o di Carta nazionale dei servizi.
In alternativa, è possibile presentare domanda tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, per mezzo dei servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

In ultimo, secondo quanto indicato nel messaggio n. 4583/2019, è possibile presentare domanda rivolgendosi al proprio datore lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite di intermediari abilitati ex L. 12/79.
Le richieste saranno poi istruite dall’INPS per la definizione del diritto e della misura della prestazione, stabilendo gli importi giornalieri e mensili massimi teoricamente spettanti. Per conoscere l’esito dell’istruttoria, il lavoratore richiedente dovrà accedere con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda” del sito www.inps.it.

Il datore può prendere visione degli importi teorici calcolati dall’INPS

L’Istituto previdenziale rende infatti noto al richiedente l’esito dell’istruttoria solo nell’ipotesi di reiezione della domanda.
In caso di esito positivo, il lavoratore fornirà apposita comunicazione al proprio datore, affinché provveda a erogare la prestazione di ANF per conto dell’INPS.
Ciascun datore può prendere visione degli importi teorici, calcolati dall’INPS, utilizzando l’applicazione “Consultazione Importi ANF” disponibile dal Cassetto previdenziale aziende. In pratica, la procedura consente di visualizzare gli importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, per ciascun periodo di riferimento.
Il datore di lavoro calcolerà quindi l’importo effettivamente spettante, in relazione alla tipologia di contratto di lavoro e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. Tale importo, così determinato, non potrà comunque eccedere quello mensile teorico indicato dall’INPS.

Tabelle ANF 2019 2020: i nuovi importi degli assegni familiari
Prescrizione assegno nucleo familiare in cinque anni
Recupero ANF non spettanti – direttamente in capo al lavoratore