Aggiornamento domande Rdc
Dal 4 al 21 ottobre integrazione delle domande di Rdc presentate a marzo per la mensilità di ottobre
Aggiornamento domande Rdc – Con il messaggio n. 3568 pubblicato ieri, l’INPS illustra le modalità operative che i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza devono seguire al fine di aggiornare e integrare i dati dichiarati con il precedente modello, allegato alla circolare n. 43/2019. In particolare, l’Istituto si riferisce alla dichiarazione di responsabilità, di cui all’art. 2 comma 1 lett. c-bis) del DL 4/2019, resa dal richiedente il beneficio in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all’art. 7 comma 3 del DL 4/2019.
L’INPS ricorda che le modifiche apportate in sede di conversione dalla L. 26/2019 hanno impattato anche sulle prime domande presentate dal 6 marzo con il precedente modello, successivamente modificato e integrato.
In base a quanto previsto dall’art. 13, comma 1-bis del DL 4/2019, i soggetti che hanno richiesto il reddito di cittadinanza con il precedente modello possono fruire del beneficio temporaneamente per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero da aprile a settembre 2019.
Come specificato nella richiamata Circolare n. 100/2019, è stato previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, tale per cui il beneficio riconosciuto possa essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio”.
Pertanto, le domande presentate a marzo 2019 ed accolte, decorrendo il beneficio da aprile 2019, saranno poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019.
Per ricevere la mensilità di ottobre, il richiedente deve aggiornare e integrare i dati dichiarati, non essendo quindi necessario presentare una nuova domanda.
Nello specifico, dal 4 ottobre l’INPS avvertirà i beneficiari di cui sopra, ai recapiti sms o e-mail indicati nel modello di domanda, della possibilità di effettuare, in maniera semplificata, le operazioni di aggiornamento. collegandosi al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione.
Ai fini dell’aggiornamento, non è richiesto il possesso del PIN INPS, ma occorrerà inserire il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx), il proprio codice fiscale e il codice alfanumerico ricevuto via e-mail/sms.
Il richiedente, una volta autenticato e visualizzata l’informativa con cui si rende noto quali dichiarazioni aggiornare, ovvero i quadri F (Condizioni necessarie per godere del beneficio) e G (Sottoscrizione dichiarazione) del nuovo modello di domanda, dovrà accedere alla pagina, inserire il flag richiesto e infine dichiarare di aver letto e preso atto dell’informativa privacy.
Per coloro che non procederanno all’aggiornamento dei dati entro il 21 ottobre il beneficio rimarrà sospeso e non riceveranno quindi la mensilità di ottobre.
Istruzioni operative
Per consentire l’aggiornamento delle dichiarazioni di responsabilità rese al momento della domanda, a partire dal 4 ottobre 2019, l’INPS comunica, ai recapiti sms/e-mail indicati nel modello di domanda, il seguente link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione al quale collegarsi per effettuare, in maniera semplificata, le predette operazioni di aggiornamento.
Il collegamento alla pagina avviene senza necessità del PIN, previo riscontro attraverso l’apposita interfaccia in cui dovranno essere inseriti a cura del richiedente:
- il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
- il codice fiscale del richiedente;
- il codice alfanumerico ricevuto via e-mail/sms.
L’autenticazione alla pagina avviene previa visualizzazione dell’informativa in cui si rende noto che le dichiarazioni da aggiornare sono quelle di cui ai quadri F (Condizioni necessarie per godere del beneficio) e G (Sottoscrizione dichiarazione) del nuovo modello di domanda del Reddito e della Pensione di cittadinanza.
Qualora il riscontro non dovesse andare a buon fine, il sistema restituirà il messaggio “Non è possibile procedere con la sottoscrizione delle dichiarazioni aggiornate in quanto i dati inseriti non sono corretti”. Sarà comunque possibile un nuovo tentativo di autenticazione.
Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo, ma sarà possibile la tempestiva elaborazione in procedura della rata di Rdc/Pdc, spettante per la mensilità di ottobre, solo per le domande in cui le dichiarazioni saranno aggiornate non oltre la data del 21 ottobre 2019.
Per coloro che non avranno effettuato l’aggiornamento richiesto nella tempistica indicata, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione e alla ripresa dell’elaborazione da parte del sistema con il consueto calendario.
Qualora il riscontro sia stato positivo, cliccando sul tasto “CONTINUA” l’utente potrà accedere alla pagina per la sottoscrizione delle dichiarazioni.
L’ultimo passaggio consiste nell’apporre la spunta sul riquadro in cui si dichiara di aver letto e preso atto dell’informativa privacy del modello “SR 180” e occorre completare l’operazione mediante la sottoscrizione della pagina. Al riguardo, si invita a prestare attenzione poiché l’aggiornamento viene effettuato solo in caso di visualizzazione dell’esito positivo dell’operazione, di cui viene data notizia mediante apposito messaggio restituito dalla procedura.