accredito retribuzione sulla Postepay

ACCREDITO RETRIBUZIONE SULLA POSTEPAY

Domanda – Il dipendente di un’impresa (da poco assunto) chiede che lo stipendio gli venga accreditato sulla PostePay priva di codice IBAN. Si chiede di sapere se tale modalità è in linea con la nuova previsione normativa (di cui al comma 910 e seguenti Legge n. 205/2017), entrata in vigore dal 1° luglio 2018 ed in base alla quale è fatto obbligo di pagare gli stipendi con strumenti di pagamento tracciabili (divieto di contante).

Risposta – Il legislatore ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2018, è fatto divieto di eseguire il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e collaboratori, per il tramite di denaro contante. In particolare, a partire dalla citata data, le retribuzioni (ed ogni anticipo di essa), vanno pagate, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La violazione del citato obbligo ha come conseguenza, per il datore di lavoro o committente, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Tale sanzione si applica tante volte quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito (Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro del 4 luglio 2018).

Con riferimento agli strumenti di pagamento (tracciabili) utilizzabili, e con particolare riguardo a quelli di cui al punto b) del citato elenco (strumenti di pagamento elettronico), nella stessa Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 4 luglio scorso, è stato chiarito che può ritenersi valido, ai fini dell’obbligo in esame, anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN. In tal caso, comunque, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione, il datore di lavoro avrà obbligo di conservare le ricevute di versamento (le quali dovranno essere esibite agli organi di vigilanza in caso di eventuali controlli). Dunque, sulla base del predetto chiarimento, l’accredito su una carta di credito prepagata priva di IBAN (se tale si considera la PostePay standard) non viola l’obbligo in commento.

Ultima cosa da ricordare è che, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018, la firma della busta paga da parte del lavoratore non è più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione (Comma 912 Legge n. 205/2017).

Obbligo della tracciabilità delle retribuzioni

Retribuzioni in contanti stop dal 1° luglio

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