Rimborso 730 se c’è sostituto l’alternativa è il Modello Redditi

RIMBORSO 730 SE C’È SOSTITUTO L’ALTERNATIVA È IL MODELLO REDDITI

Domanda – Nel 2017 un contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente. Ha, quindi la CU/2018. Ad oggi, lavora ancora presso lo stesso datore di lavoro. Questi deve presentare ora la sua dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2017. Facendo una simulazione di quest’ultima, viene fuori un credito IRPEF di 800 euro, che il cliente vorrebbe venisse erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (senza passare per il sostituto d’imposta). Chiedo di sapere se, nonostante questi abbia sostituto d’imposta, possa presentare, comunque, il Modello 730/2018 barrando la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” oppure ciò è precluso e, quindi, per il suo fine occorrerà necessariamente presentare il Modello Redditi PF/2018.

Risposta – Come risulta anche dalle istruzioni ministeriali al Modello 730, possono presentare il predetto modello dichiarativo (precompilato o ordinario), i contribuenti che nel 2018 sono: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); persone impegnate in lavori socialmente utili; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno (questi contribuenti possono rivolgersi: al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018 oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio); personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018; lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato; produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Tutti i soggetti menzionati possono presentare il Modello 730 anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Si tenga presente che, se “precompilato” (ossia quello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate), il modello 730 senza sostituto va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato (il Modello 730 senza sostituto ordinario va, invece, presentato a un Caf o a un professionista abilitato).

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Si ricorda che, se si presenta il Modello 730 con sostituto, se da esso emerge un credito o un debito, il rimborso o la trattenuta avviene direttamente in busta paga. Qualora, invece, si presenta quello senza sostituto, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate mentre se risulta un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Dalle istruzioni si evince che il 730 senza sostituto può essere presentato “in mancanza di sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio”. In altre parole, è possibile presentarlo solo laddove manchi il sostituto d’imposta. Nel suo caso, per il cliente non è verificata questa circostanza, pertanto l’unica strada possibile per accontentare la volontà di quest’ultimo è quella di presentare la dichiarazione dei redditi per il tramite del Modello Redditi PF/2018. Infatti, nulla vieta al contribuente che si trovi nella condizione di poter presentare il Modello 730, di adempiere al proprio obbligo dichiarativo per il tramite del Modello Redditi (anche in tal caso il rimborso gli sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e non in busta paga).

730 richiesta di rimborso diretto in presenza di sostituto d’imposta

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