Visite fiscali 2018 nuove regole per i dipendenti pubblici 

VISITE FISCALI 2018 NUOVE REGOLE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Il 29 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 il Decreto 17 ottobre 2017, n. 206, con entrata in vigore prevista per il 13 gennaio 2018, recante il nuovo regolamento concernente le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La novità principale che salta fuori dal Decreto è la mancata armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali tra il settore pubblico e quello privato.

Vediamo tutte le novità nel dettaglio.

Richiesta della visita di controllo – I primi articoli del Decreto in trattazione stabiliscono le modalità di richiesta della visita fiscale, che possono essere effettuate, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS. L’INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Fasce orarie – Per quanto concerne le fasce di reperibilità die dipendenti delle P.A. in caso di assenza per malattia, il Decreto mantiene gli orari attualmente previsti per i dipendenti pubblici – ossia tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 15:00 e le 18:00 di ciascun giorno (anche non lavorativi e festivi) – e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, dove le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10:00 e le 12:00 e tra le ore 17:00 e le 19:00.

Esclusioni obbligo di reperibilità – Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Verbale di visita fiscale – Il verbale di visita fiscale deve essere redatto nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, e deve contenere la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.

Successivamente, il verbale deve essere trasmesso telematicamente all’INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS.

L’esito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto, al datore di lavoro pubblico.

Mancata visita fiscale – Cosa succede in caso di mancata visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato. Ebbene, in tali casi è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta. Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro – In caso di ripresa dell’attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo. Esso è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

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