Violenza di genere al via lo sgravio contributivo triennale per l’assunzione

VIOLENZA DI GENERE AL VIA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER L’ASSUNZIONE

Prende corpo la disposizione dettata dalla Legge di bilancio 2018 volta ad incentivare l’occupazione delle donne vittime di violenza di genere. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, datato 11 maggio 2018, che rende operativa la disciplina degli sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali, che sono dunque i soggetti che il legislatore individua come destinatari esclusivi del beneficio in esame.

Cosa è la violenza di genere? – Con l’espressione violenza di genere ci si riferisce a forme di violenza da quella psicologica, fisica o sessuale, che può sostanziarsi in atti persecutori (stalking) fino al femminicidio, con riferimento ad un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

La legge contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali:

  • prevenire i reati;
  • punire i colpevoli;
  • proteggere le vittime.

La normativa rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante ‘sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica’. L’elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.

Molteplici gli interventi messi in campo: dalla tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica alle risorse per finanziare un Piano d’azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, fino alla formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime e alla valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, i corsi sulla violenza domestica e lo stalking.

Caratteri dell’agevolazione – Alle cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, è riconosciuto l’esonero triennale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’agevolazione è applicabile il triennio 2018-2020 e si applica sulla contribuzione INPS posta a carico del datore di lavoro.

Il beneficio può essere fruito entro il limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

Per la corretta fruizione del beneficio, le lavoratrici devono risultare inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

Modalità operative – L’agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. La materiale fruizione del beneficio è subordinata alla regolare produzione, da parte delle cooperative sociali che effettuano l’assunzione, di una certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse stanziate.

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