Straordinario con maggiorazioni anche per il lavoratore intermittente

Straordinario con maggiorazioni anche per il lavoratore intermittente

Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con l’interpello n. 6 del 24 ottobre 2018, ha risposto all’istanza formulata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), riguardo la possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la maggiorazione retributiva prevista in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali (decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66)

Contratto di lavoro intermittente
Quello di lavoro intermittente è un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza.
Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n. 81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Il datore di lavoro non può ricorrere allo strumento del lavoro intermittente:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • se non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Disciplina del lavoro straordinario
Si definisce lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, senza prevedere una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro. Nel ricorso al lavoro straordinario devono essere rispettati i seguenti criteri legali:

  • il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL oppure, in alternativa o in aggiunta al compenso economico, con dei riposi compensativi;
  • il lavoratore deve per ogni 24 ore lavorate, riposare almeno per 11 ore di fila, pertanto la prestazione di lavoro straordinario non può durare continuativamente più di 13 orecompreso l’eventuale straordinario.

Nell’arco temporale di riferimento non si possono superare le 48 ore di lavoro compreso lo straordinario.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto, fermi restando i limiti di durata massima settimanale dell’orario di lavoro.

Peculiarità del lavoro intermittente
Con riferimento al lavoratore intermittente, la legge prevede l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione: il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

Il legislatore non ha imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale di questa tipologia di prestazione lavorativa. Tuttavia, trattandosi comunque di un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.
Il parere del Ministero
La conclusione cui perviene il dicastero è che il datore di lavoro non è legittimato ad escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni di legge (decreto legislativo n. 66 del 2003) e di quanto previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

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