Scade oggi il termine per la presentazione del 770 2018

Scade oggi il termine per la presentazione del 770 2018

Con l’arrivo del termine del 31 ottobre 2018 è scaduta la scadenza per la presentazione in via telematica, del modello 770/2018 e delle certificazioni uniche relative a redditi che non si dichiarano nel 730. Eventuali violazioni possono essere sanate solo mediante ravvedimento operoso.

Entro oggi 31.10.2018, i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il mod. 770/2018 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche, tra i quali, nella maggior parte dei casi, i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2017 ed i relativi versamenti.
In caso di omessa presentazione del modello 770 è possibile sanare la violazione con l’istituto del ravvedimento operoso provvedendo nel termine del 29 gennaio 2019 ovvero 90 giorni dalla presentazione del modello 770/2018 omesso e pagare la somma di euro 25 per il ritardo nella presentazione (1/10 di 250 euro qualora non vi siano ritenute da versare).

Ricordiamo inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha reintrodotto nella maglie del sistema penaltributario la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate; fattispecie peraltro che è stata recentemente oggetto di un importante “restyling” normativo ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il quale ha:

  • innalzato la soglia di punibilità da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00;
  • attribuito equivalenza legale tra certificazione delle ritenute e indicazione delle stesse nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Mod. 770);
  • introdotto il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, che nel sistema ha la funzione di reato “di chiusura”, in quanto destinato a punire i sostituti che non abbiano certificato le ritenute effettuate, né presentato la dichiarazione annuale.

In particolare l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, introdotta dal Dlgs 158/2015 e in vigore dal 22 ottobre 2015, comporta la reclusione da 18 mesi a quattro anni e scatta soltanto se l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50mila euro.
Per espressa previsione si applicano le regole già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, in base alle quali non si considera omessa, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Per evitare il verificarsi della fattispecie penale per il periodo d’imposta 2017 il contribuente è quindi tenuto a rimediare all’omissione entro il 29.01.2019.

Per quanto riguarda la certificazione omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 euro; la stessa non si applica in caso di correzione di una comunicazione (inviata tempestivamente) entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria. È comunque obbligatorio trasmettere la certificazione anche dopo la scadenza, ma non è possibile avvalersi del ravvedimento.

Bonus Renzi come indicarlo nel modello 770 2018

Anche gli intermediari abilitati possono avvalersi del ravvedimento operoso in caso di omessa o ritardata trasmissione del Modello 770 dei loro assistiti. Ciò a seguito dell’equiparazione della sanzione di cui all’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 alle sanzioni tributarie, anziché amministrative. Alla sanzione per la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione che devono comunque essere irrogate a carico del sostituto d’imposta.

Per l’intermediario la sanzione va da € 516 a € 5.164 che, in caso di ravvedimento entro il 29.01.2019, diventa 1/10 del minimo e quindi € 51,00.

Per quanto riguarda l’omesso versamento delle ritenute relative al periodo d’imposta 2017 queste possono essere versate secondo i seguenti termini con le relative sanzioni ridotte.

  • 31 ottobre 2019: 1/8 (3,75%)
  • 31 ottobre 2020: 1/7 (4,2857%)
  • Oltre il 31 ottobre 2020: 1/6 (5%)

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