Saldo IMU 2019 entro il 16 dicembre

Saldo IMU 2019

Saldo IMU 2019 entro il 16 dicembre

Hanno rilevanza le eventuali variazioni deliberate dai Comuni

Scade il 16 dicembre 2019 il termine entro cui deve essere versata la seconda rata dell’IMU.

Ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del DL 201/2011, mentre il versamento della prima rata dovuta per il 2019 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2018, eventuali variazioni deliberate dai Comuni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Pertanto, oltre a verificare il periodo di possesso, occorre prestare attenzione alle aliquote ed alle esenzioni che potrebbero essere variate rispetto allo scorso anno (per l’anno 2019, infatti, non è stato esteso il c.d. “blocco degli aumenti dei tributi locali” di cui all’art. 1 comma 26 della L. n. 208/2015).

Per il versamento del saldo IMU 2019 è necessario tenere presente che l’imposta dovuta deve essere liquidata in proporzione:
– alla quota di possesso;
– ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso (viene computato per intero il mese nel quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni).

Può accadere che nel corso dell’anno solare si diventi proprietari o titolari di un diritto reale su un immobile, da cui ne consegua l’obbligo di dover versare l’IMU.
Ad esempio, se il 20 marzo 2019 è stato acquistato un immobile i mesi per i quali l’imposta è dovuta sono nove.
Per determinare l’IMU da versare è necessario rapportare l’imposta dovuta per l’intero anno ai mesi di effettivo possesso.

Se il possesso decorre da una data anteriore al termine entro cui doveva essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2019 (stabilito al 17 giugno 2019), ci si potrebbe chiedere se le due rate che devono essere versate debbano essere di pari importo oppure se l’acconto debba riferirsi ai soli mesi di possesso dell’immobile nel corso del primo semestre.
Nel nostro esempio il dubbio che potrebbe nascere è se la prima rata dell’IMU per l’anno 2019 che è stata versata entro il 17 giugno 2019 dovesse riferirsi ai soli tre mesi (aprile, maggio e giugno) del primo semestre durante i quali si è posseduto l’immobile.

A tal proposito, l’art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011 dispone che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre”. Dalla lettura letterale della norma ne dovrebbe conseguire che il calcolo corretto che si dovrebbe fare al fine di determinare le due rate IMU sia quello di determinare l’imposta dovuta per un determinato anno, rapportata ai mesi di possesso, ed il risultato debba essere diviso per due (in questo modo sono effettuati i calcoli da parte del software reperibile sul sito https://www.riscotel.it/calcoloiuc/, in collaborazione con l’ANUTEL, cui rimandano alcuni Comuni).

La circ. Min. Economia e Finanze 23 maggio 2013 n. 2/DF al § 1.1, seppur relativamente ad altre questioni inerenti l’aliquota da utilizzare per calcolare la prima rata dell’IMU, sembrerebbe tuttavia voler dare rilevanza ai mesi di effettivo possesso dell’immobile.

Per capire meglio proviamo a fare un esempio.
Si ipotizzi che il 20 marzo 2019 sia stato acquistato un immobile, accatastato in A/4 e tenuto a disposizione come “seconda casa” da parte del contribuente. I calcoli da fare sono i seguenti.
– rendita catastale: 1.800 euro;
– possesso nel corso dell’anno 2019: 9 mesi;
– aliquota IMU per l’anno 2019: 1,06%;
– base imponibile IMU: 1.800 × 1,05 × 160 = 302.400 euro;
– IMU dovuta per l’intero anno 2019: 302.400 euro × 1,06% = 3.205,44;
– IMU dovuta per i 9 mesi di possesso nel corso del 2019: 302.400 euro × 1,06% × 9/12 = 2.404,08.

A questo punto si pone il problema di come determinare le due rate dovute per l’anno 2019.
Se applichiamo la disposizione contenuta nell’art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011, che peraltro è il comportamento dei software di cui si è detto, gli importi della prima e della seconda rata dell’IMU 2019 sono uguali: prima rata IMU 2019 = Seconda rata IMU 2019 = 2.404,08/2 = 1.202,04 euro (che arrotondato diventa 1.202 euro).

Se non applichiamo la disposizione contenuta nell’art. 9 comma 3 del DLgs. 23/2011 e, quindi, per la prima rata dell’IMU 2019 decidiamo di versare l’imposta sulla base dei mesi nel primo semestre 2019 durante i quali si è protratto il possesso dell’immobile, le due rate saranno di importi diversi:
– prima rata IMU 2019 (per 3 mesi di possesso): 302.400 euro × 1,06% × 3/12 = 801,36 euro;
– seconda rata IMU 2019 (per 6 mesi di possesso): 302.400 euro × 1,06% × 6/12 = 1.602,72 euro.

A ben vedere, nel caso si decida di seguire questa seconda strada (che peraltro potrebbe essere la meno complicata se, ad esempio, si avesse intenzione di cedere l’immobile nel corso del secondo semestre) ci si esporrebbe al rischio che venga contestato il tardivo versamento dell’importo dovuto per la prima rata. L’impostazione ricavabile dalla circ. n. 2/2013 potrebbe infatti essere applicabile solo in caso di perdita del possesso dell’immobile, al fine di evitare versamenti superiori al dovuto, da richiedere a rimborso.

Detrazione rifacimento della facciata del 90%
Seggiolini antiabbandono obbligatori dal 7 novembre
ISEE precompilata dal 1° gennaio 2020 accesso alla dichiarazione

(Visited 44 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *