Mentre l’autoliquidazione non è più così lontana, le sedi INAIL stanno provvedendo alla consueta attività preparatoria per l’elaborazione dei ruoli esattoriali: in questo caso, si tratta dei titoli insoluti con scadenza dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019.

Tale passaggio segue l’invio degli avvisi bonari avvenuto nel mese di settembre e riguarda quei datori di lavoro che non si sono attivati richiedendo eventuali rateazioni o provvedendo, in esito al ricevimento dell’avviso, al pagamento.
Si ricorda infatti che gli avvisi bonari allertano l’azienda affinché verifichi la sussistenza del credito e, ove lo ritenga fondato, provveda al pagamento, pena l’iscrizione a ruolo.

Del resto, sugli avvisi era chiaramente indicato che il datore di lavoro, una volta verificata l’esattezza del credito, dovesse “provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso per evitare l’avvio delle procedure coattive di legge”.
Inoltre, ai sensi del DLgs. 46/99, l’INAIL è obbligato a iscrivere a ruolo i crediti per premi non versati alle scadenze previste da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti d’ufficio, entro perentori termini di decadenza.

Gli uffici amministrativi delle sedi territoriali INAIL, in questi giorni, sono impegnati a escludere dall’elaborazione determinati codici ditta, in modo da gestire i casi in cui, pur risultando titoli insoluti, non sussistono i presupposti per l’attivazione dell’esazione coattiva, in quanto, ad esempio, è in corso una rateazione ex art. 2, comma 11 del DL 338/1989 (conv. L. 389/1989) concessa prima del 30 luglio 2019.

Il 29 luglio 2019, infatti, è stata emanata la circolare n. 22, riguardante “Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227” e la procedura informatizzata ha già escluso i titoli per i quali la rateazione è stata concessa a seguito della nuova normativa.

È importante fare presente che l’elaborazione in esame non include i crediti relativi alla prima e seconda rata dell’autoliquidazione 2019 che è scaduta il 16 maggio 2019.
Infatti, tali crediti saranno richiesti unitamente alla terza e quarta rata dell’autoliquidazione con le consuete note di verifica che quest’anno saranno programmate per il mese di marzo 2020.
Si tratta di una scadenza ritardata rispetto al solito ma, ovviamente, l’anno 2019 è stato particolare per l’avvio della nuova Tariffa e gli uffici INAIL stanno ancora provvedendo a sistemare eventuali errori di ribaltamento dal vecchio al nuovo dettato tariffario.

Con riferimento ai titoli inclusi nell’attuale lavorazione dei ruoli esattoriali, la procedura informatica INAIL calcolerà e aggiungerà al debito la sanzione civile per evasione ex art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000 e gli eventuali interessi di mora fino alla data di consegna del ruolo.

Le sedi INAIL, in questi giorni, stanno anche esaminando i codici ditta per i quali sono riportati i codici fiscali non validati o validati in modo diverso rispetto al codice fiscale presente in GRA, oltre a eventuali codici ditta da escludere dall’elaborazione perché è in corso un contenzioso giudiziario.
A tale proposito, è da credere che i datori di lavoro che intendano contestare il debito abbiano già provveduto a convenire in giudizio l’Istituto senza attendere l’elaborazione dei ruoli, tenuto conto che, alla luce del DM 30 gennaio 2015, tali aziende non godono più della possibilità di ottenere il DURC, che riguarda i debiti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

La parte affidata agli uffici INAIL dovrebbe concludersi entro novembre

Il calendario dell’elaborazione prevede sostanzialmente che la parte affidata agli uffici amministrativi dell’Istituto si concluda entro il mese di novembre. La Direzione generale INAIL inizierà poi la produzione dei file da inviare all’Agenzia delle Entrate all’inizio del mese di dicembre per l’invio dei ruoli.

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