Rottamazione ter mancato pagamento delle rate al 7 dicembre

Rottamazione ter mancato pagamento delle rate al 7 dicembre

Domanda – Il Decreto fiscale già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ripropone la c.d. rottamazione dei ruoli intervenendo altresì sulla precedente versione di cui al D.L. 148/2017, prorogando le rate afferenti le scadenze di luglio, settembre e ottobre, al 7 dicembre; a tal proposito, si chiede di sapere se, qualora il contribuente, pur avendo effettuato il pagamento di luglio, non dovesse rispettare la data da ultimo citata, decadendo dunque dalla precedente rottamazione, può presentare una nuova istanza di adesione per gli stessi carichi per i quali è decaduto.

Risposta – Il D.L. 119/2018, all’art. 3, ripropone la c.d. rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter), in riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017; come è avvenuto nelle precedenti rottamazioni, il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di:

  • capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • l’aggio di riscossione calcolato su tali somme;
  • nonché le spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.

In pratica il debitore non sarà tenuto a versare le sanzioni incluse nei suddetti carichi, nonché gli interessi di mora e le sanzioni c.d. civili legate ai crediti di natura previdenziale (vedi relazione illustrativa Decreto fiscale).

Venendo ora al suo quesito, il Decreto fiscale intervenendo altresì sulle rottamazioni D.L. 148/2017, ha differito al 7 dicembre il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In riferimento ai carichi gennaio-settembre 2017, sono interessate le rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018; per i carichi 2000-2016, la rata con scadenza 31 ottobre (1° rata post pagamento rate scadute al 31 dicembre 2016).

Il rispetto di tale disposizione, determina altresì, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che deve essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite secondo le suddette disposizioni.

Detto ciò però, il comma 23 dell’art. 3 del Decreto fiscale, prevede un’espressa esclusione all’adesione alla rottamazione-ter per i carichi D.L. 148/2017 per i quali non sarà effettuato l’integrale pagamento, come da proroga, entro il 7 dicembre 2018; in sostanza, i carichi per i quali è stata presentata istanza di adesione ai sensi del D.L. 148/2017, non possono essere oggetto di rottamazione-ter e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è improcedibile.

La risposta al suo quesito è dunque negativa.

Possono invece presentare una nuova istanza di rottamazione coloro che dopo aver aderito a quella di cui all’art. del D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis), non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e scadute al 31 dicembre 2016 nonché i contribuenti che dopo aver presentato apposita istanza, non hanno perfezionato i pagamenti di cui alla definizione agevolata prevista dall’art.6 del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii.

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