Rottamazione ter contribuenti morosi riammessi al beneficio

Rottamazione ter contribuenti morosi riammessi al beneficio

Con la nuova rottamazione ter il legislatore ha voluto rimettere in bonis anche i contribuenti morosi delle due precedenti edizioni dell’istituto.

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 prevede, tra le varie misure fiscali ricomprese nella c.d. pace fiscale, una terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali.

L’istituto, al pari delle precedenti edizioni, consentirà ai contribuenti di sanare la propria posizione con il Fisco attraverso il pagamento delle sole somme dovute a titolo di tributi con lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora ed avrà ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La norma contenuta all’art. 3 del citato decreto ai commi 21 e seguenti disciplina i rapporti tra la nuova edizione della rottamazione, già definita “rottamazione- ter” e le precedenti edizioni dell’istituto.

In particolare, il comma 21 dell’articolo 3 si occupa dei contribuenti che entro il 15 maggio 2018 hanno presentato l’istanza di adesione alla seconda edizione della rottamazione prevista dal DL 148/2017 con riferimento:

  • ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
  • a i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Con riferimento ai medesimi la norma richiamata dispone che l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute sulle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (ancorché omessi o intempestivi) determini, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che potrà essere effettuato secondo le più comode modalità previste dalla nuova edizione della rottamazione, ovvero in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali rate saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invierà a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

Resta, tuttavia, salva la facoltà per il debitore di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate residue.

Si tratta, dunque, di una vera e propria remissione in bonis per i morosi della seconda edizione della rottamazione che non prevede alcuna penalità per i soggetti interessati, ma consente anzi ai medesimi di godere delle più comode modalità di pagamento in caso di regolarizzazione dei pagamenti dovuti entro i termini stabiliti.

Pertanto, i contribuenti che hanno aderito alla precedente edizione della rottamazione, al fine di non perdere i benefici connessi alla definizione agevolata, saranno tenuti a versare entro il 7 dicembre 2018 rispettivamente:

  • con riferimento ai ruoli 2017: le somme non ancora versate con riferimento alle rate già scadute nei mesi luglio (1° rata) e settembre (2° rata) nonché quelle il cui originario pagamento era previsto al 31 ottobre (3° rata);
  • con riferimento ai ruoli 2000-2016: le somme connesse al pagamento della prima rata conscadenza 31 ottobre 2018.

Ma attenzione in quanto il successivo comma 23 dell’articolo in commento precisa che il mancato pagamento entro il 7 dicembre delle citate somme determinerà un importante preclusione in capo ai contribuenti interessati, in quanto i debiti afferenti i carichi oggetto della precedente istanza di rottamazione non potranno più essere definiti attraverso la nuova edizione della sanatoria e la dichiarazione eventualmente presentata a tal fine sarà dichiarata improcedibile.

Pertanto, il mancato pagamento precluderà ai debitori la possibilità di ripresentare, con riferimento agli stessi carichi, una nuova domanda di rottamazione ai sensi dell’art. 3 in commento.

Un trattamento certamente più vantaggioso è invece riservato dal comma 25 del decreto ai contribuenti che sono decaduti dalla prima edizione della rottamazione prevista dall’articolo 6 del DL 193/2016 a causa del mancato tempestivo pagamento delle somme dovute. Infatti, per tali contribuenti la disposizione normativa citata consente, senza alcuna riserva, di potere accedere alla rottamazione ter anche per i carichi che avevano già formato oggetto di precedente richiesta di definizione nelle precedenti edizioni dell’istituto.

Lo stesso trattamento è stato riservato dal legislatore ai contribuenti cosiddetti riammessi dalla rottamazione bis, ovvero coloro che non erano stati ammessi alla prima edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Questi contribuenti per essere rimessi in bonis secondo quanto previsto dall’art. 4 del DL 148, avrebbero dovuto versare in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 luglio 2018, l’importo complessivo di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 comunicato dall’Agente della riscossione lo scorso 30 giugno.

Ebbene, il comma 25 dell’articolo in commento consente nuovamente a questi contribuenti di accedere alla rottamazione ter sebbene fossero nuovamente decaduti dal beneficio, a causa del mancato pagamento entro il predetto termine delle residue rate non pagate sulle dilazioni in corso. Tali contribuenti, dunque, non solo non avranno alcuna preclusione ma potranno altresì giovarsi delle più favorevoli condizioni di pagamento previste dalla nuova edizione della rottamazione.

A ciò si aggiunga che a tali soggetti i quali, si ribadisce, sono già decaduti da ben due edizioni dell’istituto a causa del mancato pagamento delle residue somme dovute al 31/12/2016 sulle dilazioni in corso, sarà consentito, alla luce della nuova formulazione dell’istituto, non solo di potere ripresentare la domanda per gli stessi carichi ma altresì di fare confluire nella nuova richiesta di rottamazione anche le somme non pagate su tali dilazioni beneficiando anche sulle stesse dello stralcio di sanzioni e interessi previsto dalla misura agevolativa.

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