Rivalutazione TFR aprile 2018

RIVALUTAZIONE T.F.R.: COEFFICIENTE RIFERIMENTO APRILE 2018

L’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) con proprio comunicato del 16.05.2018 ha reso noto il coefficiente di rivalutazione delle Quote di T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) accantonate, con riferimento al mese di aprile 2018.

Tale coefficiente è determinato sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo oggetto di rilevazione mensile.

In particolare, il suddetto Comunicato Stampa del 16.05.2018 ha stabilito in 101,7 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ed in funzione di tale indice sono stati rideterminati i coefficienti di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto, già accantonate, e dei crediti di lavoro.

Per effetto di tale indice il coefficiente di rivalutazione è fissato nella misura di 0,945104. 

La suddetta rivalutazione è prevista, con periodicità mensile, al fine di consentire l’aggiornamento delle somme accantonate al 31.12 dell’anno precedente così come disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile prevedendo che “…il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT, è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero…”.

L’ambito di applicazione è quello del lavoro dipendente per il quale è previsto una particolare forma di retribuzione differita, il T.F.R. appunto, che pur maturando mensilmente (per giorni lavorati mensili superiori a 15 gg) verrà erogato solo al momento in cui il rapporto di lavoro dipendente viene a cessare (sia nel caso di dimissioni che nel caso di licenziamento) o qualora, nel corso del rapporto di lavoro vigente ed in presenza di determinati requisiti fissati dalla Legge, il dipendente faccia richiesta al datore di lavoro di poter accedere all’anticipo del T.F.R.

Proprio perché si tratta di una retribuzione che matura nel tempo, il mantenimento del suo potere di acquisto viene garantito attraverso la rivalutazione delle quote accantonate in base al coefficiente di rivalutazione stabilito in funzione dell’indice istat.

Per completezza di informazioni si precisa che i rapporti che:

  • nascono in corso d’anno non vanno rivalutati;
  • nascono e finiscono in corso d’anno non sono oggetto di rivalutazione;
  • durano oltre l’anno interrotti in corso d’anno sono oggetto di rivalutazione fino al momento dell’interruzione.

Infine, qualora il rapporto di lavoro termina nel corso del mese bisognerà applicare il coefficiente di rivalutazione:

  • relativo al mese precedente se la fine del rapporto di lavoro avviene entro il giorno 14 del mese;
  • relativo al mese della fine del rapporto qualora il rapporto di lavoro venga a cessare dal giorno 15, compreso in poi.

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