Rivalutazione del TFR marzo 2018

RIVALUTAZIONE DEL TFR MARZO 2018

L’Istat ha provveduto ad aggiornare l’indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie con riferimento al mese di marzo 2018. Si tratta, tra l’atro, degli indici utili alla effettuazione della rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto. Con il comunicato del 17 aprile 2018, è stato stabilito in 101,7 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), e sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di marzo 2018 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro, pari a + 0,2% rispetto al mese di febbraio 2018.

Calcolo della rivalutazione – Le quote del trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre di ogni anno vanno rivalutate applicando un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e una variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Restano dunque escluse le somme maturate nell’anno corrente.

Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere tra due differenti metodi di calcolo dell’imposta:

  • storico: l’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno per la cessazione del rapporto di lavoro;
  • previsionale: il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno corrente, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30/11/2017; la base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2016 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2017, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Va altresì ricordato che, a partire dal mese di aprile 2015, i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dalla norma possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione direttamente in busta paga dell’importo maturato mensilmente a titolo di TFR. In questo caso, la Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) erogata viene sottoposta a tassazione nelle modalità ordinarie e non subisce alcuna rivalutazione. Sugli importi corrisposti a tale titolo, non viene operata alcuna rivalutazione e di conseguenza non andrà calcolata né versata la relativa imposta sostitutiva.

Imposta sostitutiva – L’importo del TFR maturato annualmente in capo al dipendente è composto da:

  • una quota capitale, calcolata applicando, sul totale annuo delle retribuzioni corrisposte, il divisore fisso pari a 13,5. Essa è soggetta a tassazione separata all’atto della erogazione del TFR;
  • una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente, che viene annualmente assoggettata ad imposta sostitutiva.

Le operazioni di rivalutazione e ammortamento vanno effettuate in maniera analoga sia sul TFR accantonato presso il datore di lavoro, che su quello trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

A livello procedurale, tuttavia, va evidenziato che, nel caso operi il Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro porta a conguaglio in Uniemens l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo, compensando il credito derivante dal versamento dell’imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Termini e modalità di versamento – I codici tributo per i versamenti sono:

  • 1712 per l’acconto in scadenza il 16/12 di ciascun anno;
  • 1713 per il saldo da versare entro il 16/02 dell’anno successivo.

Esclusioni – Nessun pagamento a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione è dovuto da parte dei lavoratori che occupano dipendenti assunti nel corso dell’anno precedente.

I datori di lavoro domestico non fungono da sostituti d’imposta: in questo caso colf e badanti sono obbligati a liquidare complessivamente la sostitutiva nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui il TFR è corrisposto e a versarla nei termini previsti per il saldo delle relative imposte. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è il 1714.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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