Rivalutate le prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale

Rivalutate le prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale

Ogni anno l’INAIL opera la rivalutazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
Per gli anni 2016 e 2017 non è intervenuta alcuna variazione retributiva minima.
Per l’anno 2018 invece l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a 1,10% sulla base del quale sono state adeguate tutte le prestazioni in questione, come specificato dall’Istituto nella circolare n. 40 del 25 ottobre 2018.

Rendita per inabilità permanente – Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 77,9719.
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 77,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.373,70), la retribuzione annua massima è così fissata:
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.709,8021.
Per i lavoratori autonomi la retribuzione annua convenzionale è pari a euro 16.373,7022

Assegno una tantum per decesso – Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.160,00.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.717,90 secondo le seguenti percentuali:

  • un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri casi.

Indennità per inabilità assoluta agricoltura – Il calcolo dell’indennità avviene applicando i seguenti riferimenti retributivi:

  • Eventi anni 2005 e precedenti: euro 26.717,22
  • Eventi anno 2006: euro 26.519,68
  • Eventi anno 2007: euro 27.219,40
  • Eventi anno 2008: euro 26.987,71
  • Eventi anni 2009 e successivi: euro 26.980,79

Riliquidazione delle prestazioni in corso – Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri:

  • settore industriale: 1,011 per l’anno 2016 e precedenti; 1 per il 2017 e il primo semestre del 2018;
  • settore agricolo: retribuzione convenzionale euro 24.709,80.

Assegni continuativi mensili – Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite a seconda della percentuale di inabilità:

  • percentuale di inabilità da 50 a 59: euro 302,49 nel settore industriale, euro 378,89 nel settore agricolo;
  • percentuale di inabilità da 60 a 79: euro 424,40 nel settore industriale, euro 528,72 nel settore agricolo;
  • percentuale di inabilità da 80 a 89: euro 787,97 nel settore industriale, euro 907,71 nel settore agricolo;
  • percentuale di inabilità da 90 a 100: euro 1.213.97 nel settore industriale, euro 1.286,67 nel settore agricolo;
  • percentuale di inabilità 100 + ap.c.: euro 1.753,77 nel settore industriale, euro 1.825,75 nel settore agricolo;

Azione di surroga e regresso – aggiornamento valori capitali delle rendite – Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali – in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso – sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2018.
Le Sedi locali procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2018.
Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

Danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018 – La rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e del relativo decreto ministeriale di attuazione del 25 settembre 2000, sarà disciplinata con apposita circolare a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 2018 che ha approvato la determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 254.

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