Riscatto anni di laurea under 45Riscatto anni di laurea under 45 – Il riscatto ai fini della pensione dei periodi di durata legale del corso di studi di laurea, per i lavoratori sino ai 45 anni di età, ha un costo più leggero: l’art. 20, comma 6 del DL 4/2019, difatti, introduce la possibilità di riscattare i predetti periodi con un onere ridotto, sino al compimento, appunto, del 45° anno di età.
Il riscatto agevolato può essere chiesto, però, solo per i periodi da valutare col sistema di calcolo contributivo.

La facoltà di riscatto agevolato degli anni del corso di studi di laurea può essere esercitata soltanto presso le gestioni previdenziali amministrate dall’INPS. In particolare, la possibilità è riconosciuta (art. 2, comma 1 del DLgs. 184/1997):
– a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
– a tutti gli iscritti alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi;
– agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
– agli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995.

Sono riscattabili nelle predette gestioni, in tutto o in parte, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della L. 341/1990. In sostanza, è possibile riscattare anche una sola parte dei periodi del corso di laurea, purché sia stato conseguito il relativo titolo di studio.

I titoli riscattabili sono il diploma universitario (della durata di 2-3 anni), la laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico, il diploma di specializzazione post laurea, nonché il dottorato di ricerca, ove non già coperto dal versamento di contributi presso la gestione separata. I periodi da riscattare, difatti, non devono risultare già coperti da contribuzione accreditata presso una delle gestioni previdenziali elencate.

La procedura di calcolo per la determinazione dell’onere del riscatto agevolato, in base a quanto disposto dal DL 4/2019, è unica, a prescindere dalla gestione in cui il riscatto è effettuato: nello specifico, l’onere si calcola a partire dall’applicazione dell’aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) vigente, per i lavoratori dipendenti, al momento della presentazione della domanda di riscatto, al minimale di reddito applicato presso le gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3 della L. 233/1990).

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La procedura di calcolo è unica

In via esemplificativa, l’onere, per chi presenta la domanda nel 2019, si determina in questo modo:
– in primo luogo, bisogna calcolare il 33% (aliquota IVS vigente attualmente presso il fondo pensione lavoratori dipendenti) di 15.878 (minimale di reddito vigente nel 2019 presso le gestioni degli artigiani e dei commercianti);
– bisogna poi moltiplicare il risultato per il numero di anni del corso di studi di laurea da riscattare.
Ad esempio, se gli anni del corso di studi da riscattare sono cinque, l’onere risulta pari a 15.878 x 33% x 5, ossia a 26.198,70 euro (5.239,74 euro per ogni anno).

Per quanto riguarda le modalità di versamento e la possibilità di dedurre ai fini fiscali il costo del riscatto agevolato degli anni di laurea dal reddito, non essendo specificato diversamente dal DL 4/2019, si ritiene interamente richiamata la disciplina ordinariarelativa al riscatto degli anni del corso di laurea. Nel dettaglio, l’onere dovrebbe essere versato in un’unica soluzione, o in un massimo di 120 rate, e dovrebbe essere interamente deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali, come avviene per la generalità della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Il riscatto agevolato è utile sia ai fini del diritto alla pensione (ossia per raggiungere prima la data della quiescenza) che ai fini della misura del trattamento, nei limiti della contribuzione ridotta versata.