Riscatto anni di laurea del figlio: deducibile solo se a carico

RISCATTO ANNI DI LAUREA DEL FIGLIO: DEDUCIBILE SOLO SE A CARICO

Riscatto anni di laurea – Domanda – Ho un figlio laureato; ho fatto richiesta di riscatto degli anni di laura concordando un pagamento rateale. Come posso dedurre i contributi versati in dichiarazione dei redditi? Attualmente mio figlio è a carico. Cosa succede se mio figlio non sarà più a carico durante il periodo di rateazione?

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Riscatto anni di laurea

Risposta – Innanzitutto premettiamo che sono deducibili in dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, anche con riferimento a persone considerate fiscalmente a carico.

Il riscatto degli anni di laurea non risponde ad uno specifico obbligo di legge, si tratta di contributi previdenziali, anch’essi comunque deducibili se riferiti direttamente al contribuente.

L’articolo 10 comma 1 lettera e) del Testo Unico delle Imposte sul reddito infatti precisa che sono deducibili:

  • “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 16 settembre 1996 n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della Legge 8 marzo 1989 n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti”.

In considerazione di ciò sono da ritenersi deducibili i contributi previdenziali volontari versati con riferimento a:

  • riscatto degli anni di laurea;
  • prosecuzione volontaria;
  • ricongiunzione di differenti periodi assicurativi;
  • altre situazioni per i quali si è ritenuto di effettuare versamenti volontari.

Nel caso di specie, invece, il versamento di questi contributi è in relazione al riscatto degli anni di laurea del figlio attualmente fiscalmente a carico e per di più i contributi sono rateizzati, per cui interesseranno più periodi di imposta.

I contributi previdenziali volontari, versati con riferimento al riscatto di laurea di persone fiscalmente a carico prive di previdenza di appartenenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, danno diritto al genitore ad una detrazione di imposta nella misura del 19% dell’importo versato ai sensi dell’articolo 2 comma 5 bis del Decreto Legislativo n. 184/2017.

La detrazione sarà ammessa solo fino al momento in cui il figlio manterrà le condizioni previste (ovvero essere a carico fiscale del genitore, non aver intrapreso un’attività lavorativa ed essere privo di una cassa di previdenza).

Nel caso in cui durante il periodo di rateazione il figlio perda la sua configurazione di figlio a carico realizzando nel periodo di imposta un reddito superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, il genitore, nel caso in cui continui a sostenere direttamente ed in proprio l’onere di versamento dei contributi previdenziali per il riscatto della laurea del figlio, non potrà beneficiare della detrazione di imposta del 19% dei contributi versati nella propria dichiarazione dei redditi.

Pertanto, l’unica soluzione ammessa è che il figlio, non più a carico del genitore, possa dimostrare di aver personalmente sostenuto l’onere del versamento dei contributi previdenziali volontari, con addebito sul proprio conto corrente e, dunque, possa indicarli, questa volta, come oneri deducibili, nella propria dichiarazione dei redditi.

Per completezza di informazione si ricorda, infatti, che gli oneri deducibili possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del soggetto che materialmente ha sostenuto la spesa e nell’anno in cui la stessa è stata sostenuta (principio di cassa).

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