Ravvedimento operoso CU 2018 inesatta

RAVVEDIMENTO OPEROSO CU 2018 INESATTA

Domanda – Con riferimento ad un mio lavoratore dipendente ho inviato entro il 7 marzo scorso all’Agenzia delle Entrate la CU/2018 ordinaria con riferimento ai redditi corrisposti ed alle ritenute operate nel 2017.

Solo oggi mi accorgo di aver commesso degli errori nella compilazione dei dati della Certificazione. Possono rimediare inviando ora una CU/2018 sostitutiva? Devo attendermi qualche sanzione? Posso applicare eventualmente il ravvedimento operoso sull’eventuale sanzione?

Risposta – Entro lo scorso 7 marzo 2018, i sostituti d’imposta erano obbligati ad inviare all’Agenzia delle Entrate le CU/2018. Tuttavia, l’obbligo di invio entro la predetta data riguardava solo le CU/2018 aventi ad oggetto redditi necessari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (che sarà disponibile per i contribuenti a decorrere dal 15 aprile prossimo). Per le CU/2018 aventi, invece, ad oggetto solo redditi esenti oppure redditi non necessari alla precompilata, il termine ultimo di invio coincide con quello della dichiarazione del Modello 770/2018 ossia il 31 ottobre.

La CU va, comunque, consegnata al lavoratore entro il 31 marzo di ogni anno. Dunque entro il 31 di questo mese andrebbe consegnata la CU/2018 al dipendente. Il condizionale è dovuto al fatto che il termine può slittare al 3 aprile poiché il 31/03 cade di sabato ed i due giorni successivi sono anch’essi festivi.

Ma cosa succede nel caso in cui la CU/2018 non è stata inviata entro il 7 marzo oppure se entro tale termine è stata inviata una CU inesatta?

La normativa prevede che in caso di omessa, tardiva o errata presentazione di una Certificazione Unica si applica una sanzione di 100 euro per ogni CU, con un massimo di euro 50.000. Tuttavia, se entro il 7 marzo è stata inviata una CU non corretta, è possibile rimediare inviandone una corretta entro i 5 giorni successivi (in tal caso non troverà applicazione alcuna sanzione). Se si lasciano passare i 5 giorni senza inviare la CU corretta, la sanzione applicabile sarà di 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se è trasmessa entro 60 giorni dal 7 marzo.

Dunque, nel caso in esame lei avrebbe potuto inviare la CU/2018 corretta entro il 12 marzo scorso evitando così la sanzione. Ora, invece, potrà inviarla entro il 7 maggio (in questo modo la sanzione applicabile sarà di 33,33 euro). Inviandola, invece, oltre il 7 maggio la sanzione applicabile sarà di 100 euro.

Il legislatore non ammette possibilità di ravvedimento operoso. A tal proposito, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.

Pertanto, il consiglio è quello di provvedere ad inviare la CU/2018 con i dati corretti entro il prossimo 7 maggio 2018, in modo tale che la sanzione irrogabile sarà di soli 33,33 euro in luogo dei 100 euro.

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