Rapporti a termine aumenta il limite quantitativo

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RAPPORTI A TERMINE AUMENTA IL LIMITE QUANTITATIVO AUMENTA PER SOMMINISTRATI E NON

lavoro, esonero contributivo, tutele crescenti, assunzioniLe aziende possono assumere con contratti a termine, compresi quelli in somministrazione, fino al 30% dei propri dipendenti in forza a tempo indeterminato. È in vigore dal 12 agosto la legge di conversione del Decreto Dignità, che ha così ampliato il limite, precedentemente fissato al 20%, dell’impiego di lavoratori con contratto a tempo determinato. L’ambito di applicazione di questa disciplina viene inoltre estesa ai contratti di lavoro in somministrazione. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, anche aziendali, dunque, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Mentre, per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Facoltà derogatoria contrattuale – La legge prevede espressamente che i CCNL nazionali, ma anche i contratti collettivi, aziendali o territoriali, sempre se stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere in deroga diversi limiti quantitativi. Il Decreto Dignità ha confermato tale facoltà derogatoria.

Rapporti a termine esclusi dal limite – Sono esenti dai limiti sopra descritti, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

  • nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
  • da imprese start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
  • nelle attività stagionali;
  • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
  • per sostituzione di lavoratori assenti;
  • con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Contratto di lavoro intermittente e decreto dignità

Il limite percentuale dei contratti a termine non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università pubbliche o private, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”.

Sanzioni – In caso di violazione del limite percentuale di cui sopra, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

  • al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
  • al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno”.

Quindi lo schema conferma le attuali norme sanzionatorie per la violazione dei limiti, specificando che essa non comporta la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato.

Contratti a termine stagionali senza causali
Contratti a tempo determinato in corso cosa cambia con il Decreto Dignità

 

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