PrestO e Libretti famiglia: ecco come cambia il lavoro accessorio

Il libretto famiglia e il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) sono gli strumenti individuati dal Legislatore per sostituire i voucher e il rapporto di lavoro accessorio abrogati il 17 marzo 2017. Si tratta di nuovi strumenti con accresciute tutele previdenziali, normative e assistenziali in favore dei prestatori e per i quali sarà comunque necessario procedere all’invio della comunicazione preventiva. Ristretta inoltre la platea di potenziali utilizzatori con partita IVA, dalla quale restano escluse le aziende che occupano più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Vediamoli nel dettaglio.

Campo di applicazione – Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso:

  • le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività̀ professionale o d’impresa, attraverso il Libretto Famiglia;
  • gli altri utilizzatori, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO).

Requisiti oggettivi – La possibilità̀ di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, è ammessa entro il limite, per ciascun anno civile, di:

  • 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità̀ degli utilizzatori;
  • 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità̀ dei prestatori;
  • 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Ai fini del computo dei limiti reddituali, sono conteggiati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età̀, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università̀;
  • disoccupati che abbiano reso la DID;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

È in ogni caso vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

  • con soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore;
  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più̀ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività̀ lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività̀ di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Libretto famiglia – Ciascun utilizzatore, non imprenditore o professionista, può̀ acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS  dedicata, ovvero presso gli Uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”. Il libretto può essere utilizzato per pagare le seguenti tipologie di prestazioni occasionali svolte da uno o più̀ prestatori:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, del valore nominale di 10 euro, corrispondente ad una prestazione di durata non superiore a un’ora. Il costo lordo di ogni titolo è di 12 euro e, oltre al corrispettivo della prestazione, include:

  • 1,65 euro a titolo di contributo alla gestione separata;
  • 0,25 euro quale premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • e 0,10 euro destinati al finanziamento degli oneri gestionali.

PrestOIl contratto di Prestazione Occasionale è riservato a imprese e professionisti. Ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro, cui si aggiunge la contribuzione alla gestione separata INPS, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso.

Obblighi di comunicazione preventiva – Entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, il datore-famigliadeve comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, direttamente sulla piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei contact center sempre dell’INPS.

L’utilizzatore imprenditore o professionista è invece tenuto a trasmettere, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, con le medesime modalità, una dichiarazione contenente:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni, il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

leggi anche Come richiedere gli assegni familiari arretrati

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

(Visited 105 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *