Prescrizione assegno nucleo familiarePrescrizione assegno nucleo familiare – L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione previdenziale a carico dell’INPS, generalmente anticipata dal datore di lavoro, finalizzata a integrare il reddito della famiglia del lavoratore.
In base a recenti innovazioni della disciplina degli assegni per il nucleo familiare (circ n. 45/2019 e messaggio n. 1777/2019), il lavoratore o il differente titolare del diritto agli assegni deve presentare la richiesta di ANF direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, nel momento in cui sorge il diritto alla corresponsione. La domanda deve essere poi ripresentata periodicamente con le stesse modalità, entro il 30 giugno di ogni anno: il periodo di validità degli ANF parte difatti dal 1° luglio di ogni anno, per terminare il 30 giugno.

Il diritto agli ANF è soggetto a prescrizione quinquennale: il termine di cinque anni decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce (art. 23 del DPR 797/1955, sostituito dall’art. 16-bis del DL 30/1974, conv. L. 114/1974).

Il titolare del diritto agli assegni ha dunque cinque anni di tempo per richiedere gli ANF arretrati: la domanda deve essere presentata con le stesse modalità previste per gli assegni per il nucleo familiare ordinariamente spettanti, quindi direttamente all’INPS in via telematica, attraverso: i servizi on line per il cittadino, accessibili attraverso il portale web dell’INPS con PIN dispositivo, identità SPID almeno di secondo livello o CNS; patronati e intermediari INPS.

Nella domanda di ANF arretrati è necessario indicare, oltre ai dati anagrafici del richiedente e alla composizione del nucleo familiare, la dichiarazione dei redditi posseduti dalla totalità dei componenti nel periodo di riferimento. Se, ad esempio, si richiedono gli assegni arretrati per uno o più mesi ricadenti nel periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018, dovranno essere dichiarati i redditi prodotti nell’anno 2016.
Nella richiesta devono inoltre essere fornite le indicazioni sullo stato civile del richiedente e sulle condizioni particolari dei soggetti del nucleo familiare che possono determinare l’aumento dei limiti di reddito. Ove necessario, si deve altresì presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata dalla documentazione del caso, qualora non sia già presente un’autorizzazione in corso di validità.

Gli ANF arretrati, nella generalità dei casi, devono essere corrisposti dal datore di lavoro presso cui il dipendente prestava la propria attività nel periodo richiesto: quest’obbligo permane anche quando la richiesta per il pagamento di periodi pregressi sia successiva alla data di risoluzione del rapporto lavorativo. Deve essere invece effettuata una richiesta di pagamento diretto all’INPS se il datore di lavoro non ha più un rapporto previdenziale con l’Ente, oppure se l’azienda risulta cessata o fallita o, ancora, in caso di accertata impossibilità di ricevere gli ANF dovuti dallo stesso datore di lavoro (messaggio INPS n. 12790/2006).
Sino alla denuncia contributiva di competenza del mese di agosto 2019, i datori di lavoro potevano recuperare gli importi anticipati a titolo di arretrati ANF limitatamente a 3.000 euro per ogni singolo dipendente: il recupero degli importi aggiuntivi era possibile soltanto attraverso un apposito flusso di regolarizzazione (messaggio n. 4283/2017).
A partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di settembre 2019, la trasmissione dei flussi di regolarizzazione per gli arretrati maggiori di 3000 euro non è più necessaria (messaggio n. 3119/2019).

Dalla competenza di settembre nuovo elemento UniEmens da valorizzare

Per i datori di lavoro del settore privato non agricolo, difatti, dalla competenza del mese di settembre 2019 è presente l’obbligo di valorizzare il nuovo elemento UniEmens “InfoAggCausaliContrib”, compilando l’elemento “CodiceCausale” con uno dei seguenti valori: 0035 – ANF assegni correnti; L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati; H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc.
Nell’elemento “IdentiMotivoUtilizzoCausale” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore. Nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF. Infine, nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Nello stesso flusso UniEmens è possibile indicare più di un conguaglio. La compilazione del nuovo elemento consente all’INPS di verificare la congruità di tutti i conguagli effettuati, relativi anche agli ANF arretrati, rendendo pertanto superflua la trasmissione dei flussi di regolarizzazione.

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