Premi di risultato convertiti in previdenza complementare vanno nella CU?

Premi di risultato convertiti in previdenza complementare: gli arretrati vanno nella CU?

Premi di risultato convertiti

Premi di risultato convertiti – Anche nel 2019 i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio sono stati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui, possono fruire della detassazione del 10% sui premi di risultato. La convenienza in termini sia fiscali che contributivi aumenta notevolmente nel caso in cui il lavoratore opti per la conversione degli importi erogabili a titolo di premio in strumenti di welfare riconosciuti dalla legge.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi ai premi di risultato erogati dai precedenti sostituti.

Procedura di opzione
Nella CU 2019, la sezione Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali va compilata nel caso in cui, nel 2018, siano stati erogati premi di risultato assoggettati a imposta sostitutiva del 10% ovvero a tassazione ordinaria o nel caso in cui, su richiesta del lavoratore, il premio sia stato convertito in tutto o in parte in benefit.

Gli accordi di secondo livello spesso consentono di convertire in misure di welfare il premio di risultato maturato, destinandolo alla previdenza complementare anche in anni successivi.

A tal fine è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l’erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni di legge.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, elevabile a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Compilazione CU 2019
Il credito welfare, infatti, assume rilevanza reddituale nel momento in cui il dipendente opta per la fruizione del benefit.
La compilazione dei punti da 571 a 589 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri.

Nel caso in cui la somma dei premi di risultato con codice 2 sia superiore o uguale a 3.000 euro, in quanto il sostituto ha provveduto ad un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, devono essere compilati i soli punti da 571 a 579. In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 1 che con il codice 2, se la somma dei premi con il codice 2 è inferiore a 3.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 589 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. In tal caso il limite massimo agevolabile è pari a 3.000 euro.
Nei punti 571 e 581 deve essere riportato:

  • il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;
  • il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi.

Nei punti 572 e 582 è necessario riportare l’ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento.

Nei punti 573 e 583 bisogna riportare l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Nell’ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005 riportare nei punti 574 e 584 l’importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato rispettivamente nei punti 573 e 583.

Nell’ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, il relativo importo deve essere indicato nei punti 575 e 585 l’importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato nel punti 573 e 583.

Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 579, 582, 583 e 589 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581.

Nella CU 2019 non è prevista la possibilità di esporre un importo superiore al limite massimo annuo previsto dalla legge:

  • 3.000 euro codice 1 nella casella 571;
  • 4.000 in caso di codice 2 nella casella 572.

L’importo da riportare nell’anno successivo può comunque essere inserito nelle note con il codice residuale ZZ.

Termine Certificazione unica 2019 quando la data del 7 marzo è perentoria

 

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2 Risposte a “Premi di risultato convertiti in previdenza complementare vanno nella CU?”

  1. Buongiorno, ho chiesto che una quota del premio di risultato venga corrisposto sotto forma di benefit costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005. Nella CU2019 l’importo è indicato nel punto 574 ed il Fondo mi ha rilasciato una equivalente “Ricevuta attestazione contributi in sostituzione del premio di risultato”. Sul modello 730 questo importo lo debbo indicare nel rigo E27 col.2 “Contributi previdenza complementare non dedotti dal sostituto” ?
    Grazie

    1. Riguardo agli oneri versati alla previdenza complementare (deducibili o meno) che entrano nel modello di Dichiarazione dei Redditi – 730, tali voci devono essere inserite nella “Sezione II – Spese e Oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” (righe E27, E28, E29, E30).

      Come ricordano le istruzioni alla compilazione del modello 730 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate: «Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione».

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