Pensione quota 100: quali contributi sono validi?

Pensione quota 100: quali contributi sono validi?

Accrediti contributivi ai fini della pensione anticipata con opzione quota 100: contribuzione figurativa, volontaria, da riscatto, cumulo, opzione contributiva

Sino al 31 dicembre 2021 è possibile conseguire la pensione anticipata cd. opzione quota 100 (art. 14 DL 4/2019). Si tratta di un accesso agevolato alla quiescenza, che prevede un requisito anagrafico ridotto rispetto a quello disposto per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24 co. 6 DL 201/2011), nonché un requisito contributivo ridotto rispetto alla pensione anticipata ordinaria (art. 24 co. 10 DL 201/2011).

Nel dettaglio, accede alla pensione quota 100 chi, iscritto presso una o più gestioni amministrate dall’Inps, compie 62 anni di età e matura 38 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2021.

Vero è che, dalla maturazione dei requisiti pensionistici alla liquidazione del trattamento quota 100, deve trascorrere un periodo, detto finestra, pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato ed a 6 mesi per i dipendenti pubblici (al comparto Scuola e Afam si applica la finestra annuale). Tuttavia, è sufficiente la sola maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2021 e non anche la collocazione della decorrenza della pensione.

In merito al requisito contributivo, bisogna però tenere presente che non tutti gli accrediti sono validi ai fini del conseguimento di 38 anni di contributi.

Contributi obbligatori – In merito alla contribuzione obbligatoria, derivante cioè dallo svolgimento dell’attività lavorativa, risulta generalmente valida tutta la contribuzione accreditata presso le casse amministrate dall’Inps. Il requisito di 38 anni di contribuzione, difatti, può essere ottenuto anche in regime di cumulo, ossia sommando tutti i versamenti accreditati presso le gestioni di previdenza obbligatoria a cui è iscritto l’interessato, ad esclusione delle casse professionali private o privatizzate.

Cumulo legge 613 – Per chi possiede esclusivamente contributi accreditati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e presso il fondo dei lavoratori dipendenti, il cumulo gratuito dei contributi, ai fini del raggiungimento del requisito di 38 anni di contribuzione, può essere effettuato anche in base agli articoli 20 e 21 della Legge 613/1966 (c.d. cumulo dipendenti-autonomi).

Cumulo con opzione contributiva– Un importante chiarimento, fornito dall’Inps con la circolare n. 11/2019, riguarda la possibilità di ottenere la pensione Quota 100 attraverso il cumulo dei contributi, optando contestualmente per il ricalcolo contributivo della prestazione (art.1, co. 23, L. 335/1995): per avvalersi di questa facoltà occorre che l’interessato risulti in possesso dei requisiti per l’opzione contributiva (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e almeno 15 anni di contributi complessivi, di cui almeno 5 anni collocati dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo e che eserciti la facoltà di opzione in tutte le gestioni coinvolte. Per chi si avvale dell’opzione, ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contribuzione, non concorrono i contributi volontari, mentre i versamenti accreditati per i periodi di lavoro precedenti il compimento dei 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5.

Contributi volontari – I contributi volontari, trattandosi di versamenti effettivi, sono generalmente utili al diritto e alla misura della pensione quota 100. Non sono però considerati nell’ipotesi in cui si ottenga la quota 100 con opzione di ricalcolo contributivo del trattamento.

Contributi figurativi – I contributi figurativi sono generalmente utili al diritto e alla misura della pensione quota 100. Tuttavia, qualora la gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento sia l’Assicurazione generale obbligatoria, sono richiesti almeno 35 anni di contributi al netto della contribuzione figurativa per periodi di disoccupazione e malattia non indennizzata (art.22 L. 153/1969; circ. Inps 11/2019). Lo stesso è richiesto presso alcuni fondi sostitutivi dell’AGO.

Maggiorazioni contributive – Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 sono altresì valide le maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e le rivalutazioni dei periodi di lavoro, quali quelle relative ai periodi di attività svolta prima dei 18 anni, per i lavoratori soggetti al calcolo integralmente contributivo della prestazione, nonché ai periodi lavorati con esposizione all’amianto. In generale, sono considerate le maggiorazioni valide per il conseguimento della pensione anticipata.

Contributi da riscatto – Ai fini del conseguimento della quota 100 è valida anche la contribuzione da riscatto, compresa quella derivante dal riscatto agevolato della laurea, conseguito tramite accesso all’opzione contributiva (circ. Inps 6/2020).

Contribuzione Difesa, sicurezza e soccorso – Per quanto concerne i lavoratori appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso, l’Inps, conformemente a quanto indicato all’art. 14 del DL 4/2019, ha chiarito che non è possibile ottenere la pensione anticipata con quota 100 (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF). Tuttavia, possono accedere alla pensione quota 100, valorizzando i periodi di servizio con lo status di “militare” o equiparato, coloro che hanno svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo tali qualifiche, se i periodi stessi non hanno dato luogo alla liquidazione di un altro trattamento pensionistico.

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