Omesse ritenute previdenziali Da smentire i DM10

OMESSE RITENUTE PREVIDENZIALI DA SMENTIRE I DM10

IL REATO NON SI CONFIGURA SE SI DIMOSTRA IL MANCATO VERSAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI

Il datore di lavoro può evitare la condanna in relazione al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali soltanto se dimostra, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme.

È quanto emerge dalla lettura della Sentenza n. 39043/18 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il procedimento concerne il legale rappresentante di una società di capitali, dichiarata fallita, che ha omesso il versamento all’INPS delle trattenute previdenziali operate, per l’anno 2008, sulle retribuzioni dei dipendenti, per un ammontare di euro 29.609,25, incorrendo nel reato ex art. 2 comma 1-bis D.L. n. 463/1983 e succ. mod.1

Il reato in questione si configura quando l’entità dell’omissione è d’importo superiore a 10.000,00 euro annui,mentre, sotto tale cifra, il fatto rileva come violazione amministrativa. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032,00.

Nel caso specifico, la Corte d’appello ha condannato l’imputato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa con sentenza che ha trovato conferma all’esito del giudizio in Cassazione.

Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro, consistente nella dimostrazione del mancato pagamento delle retribuzioni attestate.

La sentenza in esame ricorda che i Mod. DM 10, quando si procede per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/83, sono valutabili come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori dipendenti. Il P.M., attraverso la produzione di detti modelli, assolve all’onere probatorio relativo all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, dovendo quest’ultimo fornire la prova del contrario.

I Giudici di legittimità, riguardo alla rilevanza probatoria dei DM10, osservano che, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, l’onere incombente sul PM di dimostrare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, «con la conseguenza che grava sull’imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l’assenza del materiale esborso delle somme» (Cass. pen. Sez. 3, n. 7772/2014); allo stesso tempo, «la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM10, attestanti l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell’ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l’imputato non ne contesti l’invio»(Cass. pen., Sez. 3, n. 43602/2015).

Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di merito ha correttamente rilevato che l’onere probatorio gravante sull’imputato non è stato assolto. Infatti, da un lato, è stato rilevato che la dedotta crisi, che avrebbe impedito il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti nel 2008, avrebbe provocato il fallimento della società ben sei anni dopo, mentre solamente nel 2012 furono emesse le ingiunzioni di pagamento in favore dei dipendenti. D’altro canto, a nulla rilevava che alcuni dipendenti insoddisfatti avessero richiesto il fallimento della società, atteso che «non è emersa la prova della piena corrispondenza tra gli importi recati dagli istanti e il periodo in cui l’imputato era amministratore, né è stata formulata analitica contestazione al riguardo».

La Suprema Corte, in definitiva, condivide il giudizio di responsabilità espresso la sentenza impugnata che, pertanto, è stata confermata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre la somma di 2.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

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1Art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983, come mod. dall’articolo 3, comma 6, D.lgs. n. 8/2016: «1. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. 2. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 3. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto della violazione».

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