Nuovo regime forfetario unica condizione di accesso

Nuovo regime forfetario unica condizione di accesso

Nuovo regime forfetario unica condizione di accesso

Nuovo regime forfetario unica condizione di accesso

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato diverse modifiche al regime forfetario introdotto nel sistema dalla Legge n. 190/2014. Le modifiche sono così “invasive” che ne è conseguito un regime completamente nuovo. Tuttavia, nonostante il restyling, si realizza una sostanziale continuità tra il “vecchio” ed il “nuovo” regime. Conseguentemente se prima dell’ultimo intervento normativo il contribuente applicava l’imposta sostitutiva del 5 per cento, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge potrà continuare ad applicare la medesima aliquota.

Il “nuovo forfait: l’unica condizione di accesso
In prossimità dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019 i commenti della stampa specializzata si sono concentrati sull’incremento della soglia dei ricavi e dei compensi per accedere al regime forfetario.
Non è più previsto un limite per ogni categoria economica, ma la soglia è unica per tutti i soggetti, ed ammonta a 65.000 euro. La vera “rivoluzione” riguarda la cancellazione” delle altre condizioni per poter accedere al regime forfetario.

Il costo del personale e i beni strumentali
Il Legislatore ha compreso che per produrre 65.000 euro di ricavi o di compensi il contribuente potesse avere necessità di avvalersi dell’aiuto di lavoratori dipendenti, collaboratori o anche di beni strumentali.
Il Legislatore abrogato il limite di spesa, in precedenza pari a 5.000 euro, che in passato impediva l’accesso al regime forfetario. La verifica delle condizioni per poter determinare il reddito secondo i criteri forfetari all’uopo previsti deve essere effettuata con riferimento all’anno precedente. Si deve però tenere conto che le novità in rassegna sono applicabili sin dal 1° gennaio 2019.
Conseguentemente se il contribuente ha sostenuto nell’anno 2018 spese per lavoro dipendente di importo pari a 15.000 euro e, in mancanza della nuova disposizione sarebbe stato obbligato ad uscire dal regime forfetario, a seguito della novità prevista dalla Legge di Bilancio 2019 potrà continuare a determinare il reddito con l’applicazione del coefficiente di redditività previsto specificamente per l’attività esercitata.
Allo stesso modo è irrilevante l’ammontare dei beni strumentali utilizzati nell’attività al 31 dicembre dell’anno precedente. Se, ad esempio, il contribuente ha effettuato ulteriori acquisti dei predetti beni nell’anno 2018, superando, quindi, il “vecchio” limite di 20.000 euro, potrà continuare a beneficiare dell’applicazione del regime forfetario anche nell’anno 2019.

Le aliquote e le agevolazioni per le “nuove” attività
L’aliquota base dell’imposta sostitutiva è del 15 per cento. Invece i contribuenti che avviano una nuova attività possono applicare l’aliquota del 5 per cento per l’anno stesso e per i successivi quattro (cinque anni in tutto). Il comma 65 è rimasto sostanzialmente invariato e così prevede:

“Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.

Si tratta di “clausole antielusive” finalizzate ad impedire che il contribuente attribuisca all’attività avviata il requisito della “novità” quando in effetti il nuovo avvio sarebbe solo formale, avendo in passato, lo stesso contribuente, esercitato un’attività analoga o simile a quella formalmente nuova. Il Legislatore si è quindi preoccupato della circostanza che il contribuente abbia cessato formalmente l’attività per poi aprirne una nuova (coincidente o quasi) con l’unico intento di applicare l’aliquota agevolata. La medesima preoccupazione riguarda la trasformazione formale del rapporto di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, ma in sostanziale continuità. E’ necessario, però, che l’interruzione del rapporto di lavoro dipendente sia finalizzata a fruire dell’aliquota agevolata. Ad esempio, se il lavoratore dipendente interrompe il rapporto di lavoro in quanto ha maturato il diritto al trattamento pensionistico, l’evento non fa venire meno il diritto a fruire dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 5 per cento. La valutazione deve essere effettuata caso per caso tenendo in considerazione le cause che hanno determinato la cessazione dell’attività precedentemente svolta o l’interruzione del rapporto di lavoro. Ad esempio, se il contratto di lavoro era a tempo determinato, la naturale scadenza non costituisce un evento tale poter considerare di fatto avvenuta una trasformazione del rapporto di lavoro con la finalità di applicare l’aliquota agevolata del 5 per cento. Sarà così possibile fruire anche di questa agevolazione.

 

Applicazione aliquota agevolata del 5 per cento

Di seguito un caso pratico sul tema trattato nell’articolo.

Quesito – Sono un contribuente, socio di una srl al 90% che svolge attività non riconducibili a quella svolta in forma individuale/autonoma, che nel 2018 ha beneficiato del regime forfettario al 5%. Posso rientrare nel forfettario 2019? Se si, al 5% o al 15%?

Risposta – L’attività svolta dalla srl partecipata (controllata) è diversa da quella svolta dal contribuente. Non trova quindi applicazione la nuova causa ostativa, che impedisce l’accesso al regime forfetario, prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d) della Legge n. 190/2014 modificata, da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2019. La circostanza che l’attività sia svolta in continuità con il regime forfetario ante modifiche non impedisce di continuare ad applicare l’aliquota del 5 per cento limitatamente agli anni che residuano fino al compimento del quinquennio.

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