Nuova richiesta telematica ANF

L’assegno per il nucleo familiare (ANF) consiste in una prestazione economica di sostegno al reddito a carico dell’INPS erogata ai lavoratori che ne hanno diritto e che ne fanno richiesta per il tramite del datore di lavoro, la cui disciplina è contenuta nell’art. 2 del DL 69/88, collegata al DPR 797/55, di approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

Dal 1° aprile 2019 la domanda di ANF dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo non può più essere presentata cartacea al datore di lavoro, ma deve essere richiesta esclusivamente in modalità telematica, come indicato nella circolare INPS n. 45/2019 tramite il servizio on line direttamente dai dipendenti, se in possesso del PIN INPS, o per il tramite dei Patronati. Le modifiche sono state necessarie per assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Nell’attesa dell’imminente rilascio della nuova procedura con apposito messaggio dell’INPS, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha diffuso le prime indicazioni circa l’utilizzo da parte degli intermediari abilitati, i quali potranno inviare solamente le richieste dei dipendenti delle aziende di cui sono intermediari.

La procedura è di facile impiego; previa acquisizione di delega da parte del lavoratore, si dovrà utilizzare la funzione “Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive” presente nel “Cassetto Previdenziale Aziende” dove, nel menù a tendina, è stata aggiunta la funzione “Richiesta ANF Dip.Az.Att.”.

Selezionando l’azienda ed il codice fiscale del lavoratore si può inserire la nuova richiesta e, se il lavoratore ha già presentato domanda ANF negli anni precedenti, si potranno trovare i dati precompilati.

In particolare, la procedura mostra gli ultimi 5 anni fiscali nei quali il dipendente ha richiesto ANF (termine di prescrizione del diritto all’ottenimento dell’assegno); se il dipendente, negli ultimi 5 anni, ha lavorato presso altre aziende, è possibile, per l’intermediario, visualizzare solo le domande relative alle annualità erogate dall’azienda in delega.

I dati richiesti sono gli stessi della “vecchia” domanda cartacea. Il periodo proposto è quello del 1° luglio/30 giugno, mentre le date possono essere variate se si intende presentare la domanda per un periodo diverso o variazioni per nuovi eventi (ad esempio, data di assunzione, variazioni del numero dei componenti il nucleo famigliare, variazione dei redditi dei componenti il nucleo famigliare, ecc.).
In ogni caso, all’inizio della procedura vengono fornite le istruzioni per una corretta compilazione.

Se il lavoratore ha necessità di “Autorizzazione assegni famigliari ANF” per determinate casistiche (modello ANF 42) questa va necessariamente richiesta solo tramite un Patronato o direttamente con il proprio PIN INPS; ad esempio, quando la richiesta è per: figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono; figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori; i figli del coniuge nati da precedente matrimonio; fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità; nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a); familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età; familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%); minori in accasamento eterofamiliare; familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Completata la compilazione viene proposto il riepilogo della domanda; dopo aver salvato e dato conferma dei dati inseriti viene visualizzato il numero di protocollo ed è possibile stamparne la ricevuta ed il modello in formato pdf. Il feedback è di 3 giorni di calendario ed entro tale termine è possibile la variazione dei dati inseriti.
Con la funzione “Consultazione ANF Dip.” è possibile verificare lo stato di una domanda e, se in stand by o respinta, vederne il motivo.

Se corretta, sempre tramite la funzione “Consultazione ANF Dip” vengono visualizzati i dati della composizione del nucleo familiare, la tabella ANF di appartenenza, l’importo massimo spettante mensile e giornaliero.
Il datore di lavoro dovrà farsi consegnare e conservare, unitamente alla richiesta: i dati anagrafici e codici fiscali dei componenti del nucleo familiare; i redditi del nucleo familiare relativi all’anno precedente a quello della domanda; la certificazione di assenza di altro assegno al nucleo familiare o altro trattamento di famiglia per analogo periodo; la copia dell’autorizzazione all’assegno al nucleo familiare rilasciata dall’INPS nei casi particolari.

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