NASpI. Quando scatta la liquidazione anticipata?

NASpI. Quando scatta la liquidazione anticipata?

L’avvio di un lavoro autonomo, di un’impresa individuale o la sottoscrizione di una quota di capitale sociale fanno scattare la liquidazione anticipata della NASpI

Il nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI), operativo dal 1° maggio 2015 per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, viene erogato a domanda da presentare telematicamente all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Quanto alle modalità di erogazione, invece, occorre attendere l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, esistono anche dei casi in cui il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell’intero importo del trattamento, in un’unica soluzione. Elenchiamoli:

1. incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;

2. incentivo all’avvio di impresa individuale;

3. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Attenzione. L’erogazione anticipata della NASpI fa perdere il diritto all’assegno al nucleo familiare e all’accredito figurativo ai fini pensionistici.

Sul punto, inoltre, è opportuno precisare che l’incentivo non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, poiché la finalità dell’incentivo all’autoimprenditorialità è quella di favorire l’avvio di attività connotate da un effettivo carattere di autonomia e da un certo grado di rischio d’impresa, come il lavoro autonomo in senso stretto, l’attività di impresa e la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa.

La domanda – Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Nel caso in cui tali attività siano iniziate durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda intesa a ottenere l’anticipazione della predetta prestazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.

Restituzione anticipazione – Una volta ottenuta la NASpI, il lavoratore deve stare particolarmente attento a non instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI. In tali casi, infatti, il lavoratore è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Quote di capitali cooperativa – Per quanto concerne la sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, l’incentivo della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASpI è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto a utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa – nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio – instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale.

Nel caso in cui il lavoratore instauri con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, il beneficio dell’incentivo all’autoimprenditorialità è alternativo a quello previsto dalla Riforma Fornero all’art. 2, co. 10-bis della L. 92/2012.

 

(Visited 96 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *