Naspi nuova funzionalità Inps per il calcolo delle rate

NASP NUOVA FUNZIONALITÀ INPS PER IL CALCOLO DELLE RATE

L’INPS ha reso nota, con una notizia pubblicata sul proprio portale istituzionale in data 6 settembre 2018, la disponibilità di una nuova funzionalità telematica utile al calcolo delle rate di Naspi spettanti ai soggetti disoccupati che ne abbiano diritto.

Esito della domanda – L’utente in possesso delle credenziali per l’accesso in “MyINPS” potrà verificare online autonomamente l’esito della domanda e gli accrediti della Naspi cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”:

  • “Notifica della Comunicazione”, che rimanda tramite un link alla lettera di riscontro che comunica l’accoglimento/rigetto o la richiesta di ulteriore documentazione, spedita dall’Istituto tramite Postel e archiviata nel servizio Cassetta Postale online, dal quale l’utente può visualizzare e scaricare in pdf la comunicazione, che resta disponibile anche in caso di smarrimento della lettera;
  • Disoccupazione non agricola dal …”: avviso di liquidazione di ogni rata di Naspi contenente indicazione dell’importo lordo liquidato sull’IBAN che si è indicato nella domanda.

Se nella domanda è stato indicato il numero di cellulare del richiedente, l’INPS provvede ad inviare un SMS di segnalazione dell’avviso di liquidazione della prima rata della prestazione.

In caso di inoltro dell’istanza tramite Patronato, ricevuta la lettera di accoglimento, sarà possibile consultare il prospetto di calcolo o farne richiesta all’operatore di Patronato stesso.

Calcolo singole rate – Per procedere alla esatta determinazione delle rate di Naspi spettanti è sufficiente:

  • accedere alla sezione “Tutti i servizi”;
  • selezionare la voce “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI): consultazione domande”;
  • inserire le proprie credenziali (PIN o SPID);
  • selezionare l’ultima domanda presentata.

In caso di accoglimento della domanda, cliccando su “Dettagli” si apre un file pdf contenente il prospetto di calcolo nel quale è indicata la durata dell’indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente.

Una apposita nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione dell’indennità, prevista dalla normativa come criterio di calcolo.

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