Naspi docenti 2019
«Naspi docenti 2019 e supplenti precari cos’è e come funziona la domanda di disoccupazione Inps Scuola, requisiti, come fare e quando arrivano i soldi»
Naspi docenti 2019: a partire dal 1° luglio 2019 in poi, i precari della scuola, docenti e supplenti, i cui contratti di lavoro terminano il 30 giugno, possono iniziare a presentare le domande Inps per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Naspi 2019.
Vediamo quindi cos’è e come funziona la Naspi scuola, quali sono i requisiti richiesti per poter accedere all’indennità di disoccupazione, come e quando si richiede all’INPS, quanto spetta e come fare domanda di disoccupazione per i precari della scuola.
Vi ricordiamo che la Naspi è compatibile con il reddito di cittadinanza 2019.
Naspi docenti 2019: cos’è e come funziona?
Che cos’è la Naspi docenti 2019?
- La Naspi docenti 2019 è l’indennità di disoccupazione che spetta ai docenti e supplenti precari della scuola il cui contratto termina il 30 giugno. Dal giorno successivo al termine del contratto, i docenti e supplenti, possono presentare la domanda all’Inps.
Come funziona la Naspi docenti 2019? La naspi scuola, funziona così:
- I precari della scuola per vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASPI 2019, devono essere in possesso di determinati requisiti e presentare la domanda entro 68 giorni dal termine del contratto e rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro all’INPS per via telematica, entro un termine ben preciso e poi presentarsi al Centro per l’Impiego, per la sottoscrizione del cd. Patto di servizio personalizzato – patto per il lavoro con il Reddito di Cittadinanza.
A chi spetta la Naspi docenti 2019? Requisiti:
A chi spetta la Naspi docenti 2019? La Naspi scuola è l’indennità che spetta ai docenti e supplenti precari della scuola, previo invio telematico della domanda di disoccupazione all’Inps a partire dal 1° luglio, a patto però, di essere in possesso dei requisiti Naspi fissati dalla legge.
I requisiti Naspi docenti 2019 sono:
1) Stato di disoccupazione: il riconoscimento dello status di disoccupato presuppone altri 3 sotto requisiti:
- l’essere privi di occupazione perché licenziati contro la propria volontà, tale condizione per i docenti precari si ha con il termine del contratto di lavoro per la scuola, o perché dimessi per giusta causa o licenziati in periodi tutelati dalla maternità, o perché c’è stata una risoluzione consensuale conciliativa presso la DTL, perché è stata accetta un’offerta d licenziamento, o se c’è stato per il rifiuto da parte del lavoratore al trasferimento presso un’altra sede dell’azienda distante più di 50 km dalla propria residenza o perché raggiungibile in oltre 80 minuti con mezzi pubblici.
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro all’Inps, al Centro per l’Impiego o tramite Portale Unico Registrazione disoccupati;
- essere attivo nella ricerca di lavoro, secondo le regole del patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso il Centro per l’Impiego.
2) aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione involontaria;
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3) avere effettuato almeno 30 giornate di lavoro effettivo, negli ultimi 12 mesi prima del licenziamento.
Domanda di disoccupazione Naspi docenti 2019: come fare e documenti
Sei un docente o un supplente precario, ecco le istruzioni su come fare domanda di disoccupazione naspi docenti 2019:
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- via WEB: accedendo ai servizi telematici dell’Istituto tramite il proprio PIN Inps dispositivo;
- Numero verde INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato.
A prescindere dal canale utilizzato per presentare la domanda Naspi scuola, il docente o il supplente precario, deve far compilare, o compilare lui direttamente, e trasmettere il modulo domanda naspi com per via telematica utilizzando il seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI.
Ricordiamo che al modulo domanda il docente precario con contratto a termine deve allegare i seguenti documenti Naspi docenti 2019:
- Documento d’identità in corso di validità;
- Codice fiscale;
- Copia del cedolino con IBAN;
- Modulo SR163 compilato e timbrato, è il documento che la banca o la posta deve firmare, per l’accredito del bonifico. Tale documento serve quindi ai fini di pagamento della Naspi.
- Data inizio e fine del contratto di lavoro a termine;
- Denominazione e luogo dell’ultimo datore di lavoro;
- Numero di telefono;
- Indirizzo email;
- Autocertificazione residenza.
Domanda Naspi precari della scuola: da quando?
Domanda naspi precari della scuola da quando: Il docente o il supplente precario per ottenere il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, deve presentare l’apposita domanda per via telematica all’INPS.
Al fine di ottenere la prestazione, è tenuto a presentare la domanda, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Da quando è possibile richiedere la NASPI scuola? I docenti e supplenti precari della scuola che terminano il contratto il 30 giugno, possono iniziare a presentare le domande dal 1° luglio.
Pagamento Naspi docenti 2019: quando arrivano i soldi?
Sebbene l’anno scorso vi siano stati molti ritardi nei pagamenti dell’indennità di disoccupazione ai docenti precari della scuola, a causa delle nuove procedure, quest’anno, le cose dovrebbero essere tutt’altra cosa.
Per cui quest’anno, a seconda di quando il precario scuola presenta la domanda, parte il pagamento dell’indennità di disoccupazione Naspi Scuola:
- se la domanda è presentata entro 8 giorni dal licenziamento: l”indennità è pagata a partire dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- se dopo 8 giorni dal licenziamento: la disoccupazione parte dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
- se dopo 8 giorni a causa di malattia, maternità o infortunio: il pagamento parte dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento.
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