Mutuo ristrutturazione si perde la quota interessi del coniuge a carico

MUTUO RISTRUTTURAZIONE SI PERDE LA QUOTA INTERESSI DEL CONIUGE A CARICO

Domanda – Devo stipulare, in cointestazione con mia moglie, un mutuo per ristrutturare l’abitazione in cui a breve andremo a vivere. Mia moglie non lavora ed è fiscalmente a mio carico ed anche la predetta abitazione è cointestata con lei. Sono a chiedere se per gli interessi pagati sul mutuo è prevista una qualche detrazione ai fini IRPEF e se, in caso di risposta affermativa, posso detrarre io il 100% degli interessi visto che mia moglie, come detto, è fiscalmente a mio carico. Chiedo inoltre se posso fruire anche della detrazione del 50% prevista per le spese di ristrutturazione oppure c’è alternatività tra i due benefici.

Risposta – Ai sensi dell’art. 15, comma 1 – ter), del TUIR, è riconosciuta una detrazione pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Si ricorda che, ai fini IRPEF, per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale) o i suoi familiari dimorano abitualmente.

La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

In caso di ristrutturazione edilizia, la detrazione in commento compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001. Tuttavia, in assenza di tale indicazione, il beneficio spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale (Circolare n. 7/E/2017).

Per fruire della detrazione è, comunque, indispensabile che siano rispettate congiuntamente una serie di condizioni, vale a dire:

  • l’unità immobiliare che si costruisce/ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente (abitazione principale);
  • il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione (a decorrere dal 1° dicembre 2007, per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione);
  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Fatto il doveroso riepilogo delle principali regole e caratteristiche dell’agevolazione e passando, quindi, a rispondere agli altri due quesiti posti, a differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico NON può essere portata in detrazione dall’altro coniuge (Circolare n. 11/E/2014). Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha anche chiarito che la detrazione di cui si sta parlando è cumulabile con l’altra detrazione IRPEF del 50% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia.

In definitiva, con riferimento al mutuo e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti previsti, lei potrà detrarre (nella misura del 19%) solo la quota di interessi di sua competenza (non anche la quota di competenza di sua moglie). Potrà, poi beneficiare anche della detrazione del 50% da applicare sull’intera spesa sostenuta per la ristrutturazione (purché siano posti in essere tutti gli adempimenti del caso, ossia pagamento con bonifico parlante, ecc.).

Spese sanitarie e di istruzione 730 2018 Novità

Detrazione interessi passivi mutui


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