Molestie sul luogo di lavoro tutele dalla Manovra 2018

MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO TUTELE DALLA MANOVRA 2018

La Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017 – Supplemento Ordinario n. 62, ha introdotto particolari tutele in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro e di violenza di genere.

Tutto ciò si è reso maggiormente necessario allo scopo di incoraggiare la denuncia da parte di coloro che pur avendo subito tali abusi temono pesanti ripercussioni in ambito professionale in caso di divulgazione.

Molestie sul luogo di lavoroLe misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 sono rivolte in particolar modo alle donne vittime di violenza e più in generale ai lavoratori che subiscono molestie sui luoghi di lavoro, al fine di evitare azioni discriminatorie quali ad esempio demansionamenti, trasferimenti, licenziamenti, mobbing, ecc., in caso di denuncia.

Ecco quindi che l’articolo 1 comma 218 prevede innanzitutto che “la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa”.

Mobbing bossing e burnout Reazioni emotive dovute allo stress lavorativo

Nel caso in cui il datore di lavoro procedesse quindi con il licenziamento, chiaramente a scopo ritorsivo e discriminatorio del lavoratore che ha presentato denuncia di molestia, il licenziamento sarà nullo ovvero come mai posto in atto.

Analogamente sempre per effetto del contenuto del comma 280 saranno considerati nulli anche gli atti aventi per oggetto il mutamento delle mansioni lavorative.

In caso di riconoscimento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento o del demansionamento o del trasferimento, il lavoratore denunciante avrà diritto al reintegro nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro.

La nuova norma non prevede solo la tutela per il lavoratore: infatti, nel caso in cui in sede giudiziale sia accertata la responsabilità penale del lavoratore che ha presentato denuncia di molestia per i reati di calunnia, diffamazione o infondatezza della denuncia, sarà perseguito penalmente.

Il ruolo del datore di lavoro, nell’ambito della tutela contro le molestie sul luogo di lavoro, non riveste solo in ultima analisi una rilevanza penale; il datore di lavoro è infatti chiamato in via prioritaria a porre in atto tutte le azioni affinché tali situazioni spiacevoli siano scoraggiate ed evitate.

Sempre l’articolo 1 comma 218 prevede infatti che “i datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza”.

Infine, ma non ultimo per importanza, l’articolo 1 comma 220 della Legge di Bilancio 2018 prevede l’attribuzione di un contributo a favore delle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 08/11/1991 che procedono con nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza di genere (certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti violenza o dalle cosiddette case rifugio).

Il contributo nello specifico riguarderà i contratti di lavoro stipulati dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; varrà per un periodo massimo di trentasei mesi con la previsione di un limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020.

Concretamente, il contributo sarà rappresentato dallo sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute con riferimento alle nuove assunzioni operate a favore di lavoratrici vittime di violenza di genere.

I criteri di assegnazione del contributo saranno meglio definitive in un prossimo Decreto Ministeriale.

Questa previsione va ad affiancarsi e ad integrare un’altra tutela già prevista che è rappresentata dalla possibilità di congedo lavorativo indennizzato previsto per le donne vittime di violenza ed introdotto dal Decreto Legislativo n. 80 del 15/06/2015 avente per oggetto “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014 n. 183” (Jobs Act) – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24/06/2015 Supplemento Ordinario, laddove all’articolo 24,“Congedo per le donne vittime di violenza di genere”, è prevista la possibilità, per la lavoratrice, di astenersi dal lavoro per motivi connessi alla partecipazione di un percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Mobbing bossing e burnout Reazioni emotive dovute allo stress lavorativo

Emendamenti DdL Bilancio 2018: le ultime novità in tema di lavoro

 

(Visited 160 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *