Modello OT24 2019: invio telematico entro fine mese

Modello OT24 2019: invio telematico entro fine mese

Modello OT24 2019Modello OT24 2019 – Il prossimo 28 febbraio scade il termine per la presentazione delle domande di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto a tutte le aziende operative da almeno un biennio, che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Come ricordato dall’Inail con una nota del 6 febbraio scorso, l’istanza dovrà essere riferita agli interventi migliorativi adottati nell’anno 2018 ed essere inoltrata – esclusivamente in modalità telematica – compilando l’apposito modulo Mod. OT24/2019, pena l’inammissibilità.

download modello OT24

Il Modello OT24 2019 è una particolare istanza da inviare all’INAIL per poter accedere, a determinate condizioni, alla riduzione del tasso dovuto dai datori di lavoro per il calcolo dell’autoliquidazione INAIL 2017/2018. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Il Modello OT24 2019 è un modulo rilasciato annualmente dall’INAIL per poter accedere, a determinate condizioni, alla riduzione del tasso dovuto dai datori di lavoro per il calcolo dell’autoliquidazione e del relativo premio assicurativo.

Le imprese, dovranno quindi trasmettere telematicamente all’Inail il modello OT24 per la richiesta di riduzione del tasso per l’autoliquidazione del premio dovuto.

Modello OT/24: l’entità della riduzione
Il modello OT/24 è un modulo rilasciato annualmente dall’Inail per poter accedere, al ricorrere di determinati requisiti, alla riduzione del tasso dovuto dai datori di lavoro per il calcolo dell’autoliquidazione e del relativo premio assicurativo. La riduzione, denominata “oscillazione per prevenzione” – è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo e, più precisamente, nella misura del:

  • 28%, sino a 10 lavoratori/anno;
  • 18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
  • 10% da 51 a 200 lavoratori/anno;
  • 5% oltre 200 lavoratori/anno.

Requisiti
Per la presentazione dell’Istanza, l’azienda dovrà essere in possesso di determinati requisiti, ovvero:

  • essere operativa da almeno un biennio;
  • essere in regola con il pagamento dei contributi;
  • osservare le disposizioni normative in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
  • aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione.

I suddetti requisiti s’intendono realizzati facendo riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per la richiesta da presentare il prossimo 28 febbraio, dunque, si dovrà fare riferimento alla situazione presente al 31.12.2018.

Interventi migliorativi
Il modello è diviso in sezioni, tra loro differenti a seconda del tipo di intervento effettuato:

  • A – Interventi di carattere generale;
  • B – Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
  • C – Interventi trasversali;
  • D – Interventi settoriali generali;
  • E – Interventi settoriali.

Ad ogni intervento corrisponde un determinato punteggio. Questo perché, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario che la somma dei punteggi attribuiti agli interventi effettuati sia almeno pari a 100: soglia oltre la quale il sistema non consente di selezionare ulteriori interventi.
Per ogni intervento effettuato, inoltre, l’Istituto individua la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. Documentazione che deve essere presentata unitamente alla domanda, pena l’inammissibilità.

Definizione della domanda
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, è comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
L’istanza viene accolta qualora risulti accertata la sussistenza dei requisiti. L’istituto, tuttavia, ne può rilevare la mancanza in qualsiasi momento. In tal caso procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

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