Mobilità e CIGS in deroga proroga dal 2019 anche per le aziende più piccole

Mobilità e CIGS in deroga proroga dal 2019 anche per le aziende più piccole

La bozza aggiornata del decreto legge fiscale contiene alcune misure in materia di lavoro, volte alla proroga di alcune misure in materia di ammortizzatori sociali in deroga e integrazione salariale straordinaria.

Mobilità e CIGS in deroga proroga dal 2019Mobilità e CIGS in deroga proroga dal 2019 – Arriva la proroga di 12 mesi per la mobilità in deroga nelle aree di crisi e scompare la soglia minima di 100 lavoratori per usufruire della Cig straordinaria.
Mobilità in deroga prorogata anche per i lavoratori di Termini Imerese.

Mobilità in deroga – L’art. 20 della bozza di decreto prevede una ulteriore proroga di 12 mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 e dall’1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, già occupati nelle Aree di crisi industriali complesse riconosciute. La proroga è concessa a patto che siano contestualmente applicate misure di politica attiva da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Anpal.

Cigs per organizzazione o crisi aziendale – Il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinario viene prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, senza più il limite minimo delle 100 unità lavorative in permanenza della condizione di esubero del personale. Come riportato nella relazione illustrativa, infatti, anche imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica notevole. Deve trattarsi di aziende che presentano rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale.
L’intervento allo studio del Governo prevede:

  • un periodo massimo di 12 mesi in presenza di programmi di riorganizzazione aziendale;
  • una durata massima pari a 6 mesi per crisi aziendale.

La proroga è disposta in deroga alla normativa a regime sulla durata massima dei trattamenti di CIGS, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presenza delle Regioni interessate.

I programmi di CIGS, per poter essere oggetto di proroga, devono essere caratterizzati da investimenti non attuabili nel limite temporale previsto dalla normativa a regime in ragione delle complesse caratteristiche tecniche dei processi produttivi aziendali ovvero da piani di recupero occupazionale non attuabili nel medesimo limite temporale.

I piani di risanamento delle crisi aziendali, per potere essere oggetto di proroga, devono essere caratterizzati da interventi correttivi particolarmente complessi non attuabili nel limite temporale previsto dalla normativa a regime.
L’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano azioni di politiche attive concordati con la Regione interessata.

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