misure per il contrasto alla ludopatia D.L. “dignità”:

MISURE PER IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA D.L. “DIGNITÀ”:

La Legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto Dignità), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto, ed è entrata in vigore il 12 agosto 2018.
In sede di conversione, nell’ambito delle misure per il contrasto alla ludopatia, al capo III, dopo l’articolo 9, sono stati aggiunti gli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies che, in sequenza, vengono esaminati.

Articolo 9-bis – L’articolo 9-bis, recante “Formule di avvertimento”, inserito durante l’esame alla Camera, prevede che, «i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo».

Inoltre, è stabilito che, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincite in denaro, siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati.
Relativamente ai tagliandi delle lotterie istantanee, è demandata ad un decreto del Ministro della Salute (sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave), che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la definizione del contenuto del testo e delle caratteristiche grafiche delle avvertenze in oggetto.
I tagliandi, in ogni caso, dovranno riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l’immediata visibilità, la dicitura: “Questo gioco nuoce alla salute”.

I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, invece, possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

In relazione agli apparecchi d’intrattenimento, si prevede l’apposizione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro sulle cosiddette slot machine e videolottery, nonché nelle aree e nei locali dove esse vengano installate.
Infine, al comma 5 di detto articolo, si dispone che, resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo (articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189).

Articolo 9-ter – In detto articolo, recante “Monitoraggio dell’offerta di gioco”, si prevede lo svolgimento di un monitoraggio sull’offerta dei giochi ed una relazione annuale al Parlamento sui risultati del monitoraggio.

Quest’ultimo, è effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’intesa con il Ministero della Salute), anche attraverso l’utilizzo di una banca dati che tiene conto dell’andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio. Ciò, considerando, in particolare, le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo.
Infine, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, presenterà annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

Articolo 9-quater – In sede di conversione del D.L. “Dignità”, alla Camera è stato introdotto anche l’articolo in esame, recante “Misure a tutela dei minori”, il quale dispone che, per l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), «è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori».

Inoltre, è previsto che, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi (slot machine e videolottery) privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l’accesso al gioco, devono essere rimossi dagli esercizi.

La violazione di quest’ultima norma, sarà punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Articolo 9-quinquies – Questo articolo, istituisce il logo identificativo “No Slot”. Sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico (su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave) da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, a definire le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo “No Slot”.

Il comma 2 dell’articolo in esame, dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, saranno definite le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo “No Slot”, nonché per la sua revoca.

Il suddetto rilascio del logo, sarà concesso, dai Comuni, ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o s’impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento citati in precedenza, ossia quelli di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

Infine, al comma 4, è previsto che, per l’attuazione di detto articolo, «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», quindi, in sostanza, tale comma, reca la clausola di invarianza finanziaria.

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